Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
Le disposizioni sulle pause sono state adeguate all’evoluzione socio-economica.
Capoverso 1
Si è tenuto conto del fatto che la società tende a preferire pause più brevi.
Sono considerate ridotte le pause di 30–59 minuti. Il capoverso si applica a tutte le pause previste all’interno di un servizio.
Lettera a: per pause di 45–59 minuti all’interno del servizio occorre sentire i lavoratori.
Lettera b: per pause di 30–44 minuti all’interno del servizio è necessario un accordo.
Capoverso 2
Alle domande di cui al presente capoverso è attribuito un peso maggiore rispetto ai semplici desiderata.
Capoverso 5
Le pause effettuate di notte rappresentano un fattore di stress per i lavoratori. A questo riguardo va pertanto attribuita un’importanza maggiore all’aspetto della tutela della salute.
Lettera a: senza la pausa, la durata ininterrotta del lavoro risulterebbe di 5 ore o di 5 ore e 10 minuti. Lettera b: al di là delle disposizioni da osservare circa i luoghi dove trascorrerle (art. 30 cpv. 2 OLDL in combinato disposto con l’OLL 36), per queste pause devono essere offerti anche luoghi di riposo (art. 33 cpv. 3 OLL 3). In loro assenza, va concesso un supplemento di tempo del 100 per cento dal 61° minuto (art. 7 cpv. 3 LDL).
Articolo 17 Supplemento di tempo per pause
(art. 7 cpv. 3 LDL)
I supplementi di tempo per pause sono stati adeguati all’evoluzione socio-economica.
Lettera a: si addizionano i tempi di tutte le pause trascorse fuori del luogo di servizio. Se la durata totale supera 60 minuti, va concesso un supplemento di tempo del 30 per cento dal 61° minuto (art. 7 cpv. 3 LDL).
Lettera b: si addizionano i tempi di tutte le pause. Se la durata totale supera 60 minuti, va concesso un supplemento di tempo del 30 per cento dal 61° minuto (art. 7 cpv. 3 LDL).
Articolo 18 Turno di riposo
(art. 8 LDL)
6 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, RS 822.113