Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
3. Commenti alle singole disposizioni
(Il rinvio posto fra parentesi costituisce la base legale.)
Poiché in pratica non vi è disposizione che non sia stata adeguata (anche solo il tenore), non è possibile entrare nel merito di ogni adeguamento. Qui di seguito sono commentati gli adeguamenti più importanti.
Capitolo 1: Aziende accessorie, servizio di esercizio e servizio amministrativo nonché lavoratori
Articolo 1 Aziende accessorie
(art. 1 cpv. 4 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali, gli adeguamenti riguardano le aziende accessorie menzionate nelle lettere c e d.
Gli impianti e i trasporti con autorizzazione cantonale sono settori dell’impresa che secondo la legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV) o della legge del 23 giugno 20064 sugli impianti a fune (LIFT) non sono sottoposti a concessione federale.
I servizi di soccorso sulle piste e i servizi addetti alla preparazione, al mantenimento in buono stato, alla sorveglianza e all’esercizio di impianti sportivi turistici sono parti dell’impresa che non eseguono trasporti pubblici (art. 1 cpv. 2 LDL).
Nell’impresa stessa, i lavoratori di questi due tipi di aziende accessorie non vengono impiegati esclusivamente nell’azienda accessoria. Il loro assoggettamento sistematico alla LDL semplifica l’applicazione delle disposizioni.
Articolo 2 Servizio di esercizio e servizio amministrativo
(art. 2 cpv. 4 LDL)
La LDL non si applica più al personale amministrativo. I lavoratori che non fanno parte del personale amministrativo sono attribuiti al servizio di esercizio. L’enumerazione contenuta nella disposizione
3 RS 745.1
4 RS 743.01