Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
Capoverso 2
Un bisogno da parte del personale di luoghi dove trascorrere le pause sussiste sia qualora il personale ne faccia domanda, sia automaticamente se non è ragionevole attendersi che la pausa sia trascorsa a domicilio, ossia se non tutti i lavoratori abitano in prossimità del luogo di servizio.
Capitolo 5: Eccezioni
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni.
Sezione 1: Imprese d’autoservizi
Articolo 31
(art. 10 cpv. 2 LDL)
Le imprese di autobus o parti di esse, se molto piccole o attive prevalentemente il fine settimana (ad es. traffico turistico), hanno difficoltà a concedere un numero sufficiente di giorni di riposo domenicali. Di qui la possibilità accordata di ridurne il numero.
Sezione 2: Imprese di trasporto a fune
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni.
Articoli 32–37
(art. 7 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 LDL)
Nel settore del trasporto a fune le eccezioni riguardano soprattutto le disposizioni sulle pause, i giorni di riposo domenicali, l’esercizio stagionale e la preparazione delle piste. Si è tenuto maggiormente conto del contesto turistico in cui operano le imprese e della dipendenza dalle condizioni meteorologiche. Le imprese saranno così in grado sia di far fronte alle giornate con traffico intenso, sia di adattarsi alle giornate con minor traffico.