Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
stagionale del carico di lavoro. La ripartizione della durata del lavoro – uniforme o variabile – va convenuta con i lavoratori in un accordo scritto.
Articolo 10 Assegnazione al servizio di picchetto
(art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente intesi a precisare le disposizioni. Il numero massimo di giorni di picchetto stabilito nell’articolo 1 vale anche in caso di assegnazione di giorni singoli. Se il lavoratore è ad esempio di picchetto il lunedì e la domenica della settimana 1, il martedì, il giovedì e il sabato della settimana 2 e il mercoledì e il venerdì della settimana 3, il termine di 14 giorni inizia a decorrere dal venerdì.
Il periodo di 7 giorni di cui al capoverso 4 può iniziare in qualsiasi giorno della settimana, ad esempio di lunedì (nel qual caso dura fino a domenica) o di mercoledì (fino a martedì).
Articolo 11 Tempo di lavoro in caso di intervento di picchetto
(art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente destinati a precisare le disposizioni. Nel capoverso 3 si intende il solo servizio di picchetto, escluso l’eventuale servizio prestato lo stesso giorno. In altre parole, la disposizione si applica allorquando il servizio di picchetto supera la durata massima del lavoro di 10 ore.
Articolo 12 Computo di interventi di picchetto
(art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente intesi a precisare le disposizioni. Gli interventi di picchetto non sono aggiunti al tempo di lavoro o al turno di servizio di un servizio previsto lo stesso giorno.
Articolo 13 Turno di riposo in caso di intervento di picchetto
(art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente intesi a precisare le disposizioni. Un turno di riposo può essere interrotto da uno o più interventi di picchetto, purché la durata totale degli intervalli di riposo ammonti ad almeno 11 ore e uno degli intervalli sia di durata non inferiore a 6 ore.
Articolo 14 Lavoro straordinario
(art. 5 LDL)