Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
Con l’espressione «tempo senza prestazione lavorativa» si intende ad esempio il tempo di attesa fra due prestazioni o la durata dei servizi riservati per impieghi disposti a breve termine.
Articolo 6 Prolungamento della durata massima del lavoro
(art. 4 cpv. 5 LDL)
Il viaggio di ritorno da un luogo di lavoro fuori sede può non essere effettuabile entro la durata massima ammessa del lavoro. Nei casi previsti dall’ordinanza è possibile prolungare tale durata. Se il prolungamento supera 60 minuti e il giorno successivo è anch’esso un giorno di lavoro, la durata del turno di riposo fra la fine del viaggio di ritorno e l’inizio del servizio deve essere di almeno 11 ore. Non sono ammesse ulteriori riduzioni del turno di riposo. Le nuove disposizioni permettono una pianificazione più flessibile rispetto ad oggi, proteggendo nel contempo i lavoratori da eccessivi carichi di lavoro.
Articolo 7 Supplemento di tempo per il servizio tra le ore 22 e le 6
(art. 4a LDL)
I supplementi di tempo in oggetto non sono considerati nel computo della durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 LDL. Vanno compensati con periodi di tempo libero. Non è prevista alcuna compensazione pecuniaria, poiché non rende giustizia all’aspetto del carico di lavoro. L’articolo in sé non subisce modifiche materiali.
Articolo 8 Giorni di compensazione
(art. 4c LDL)
La settimana lavorativa di sei giorni è fondamentalmente possibile, purché siano concessi 63 giorni di riposo all’anno (art. 10 cpv. 1 LDL); tuttavia, alla luce delle attuali esigenze sociali e ai fini della tutela della salute, va assegnato possibilmente un numero maggiore di giorni liberi. L’obiettivo da perseguire è la settimana di cinque giorni. I giorni liberi supplementari concessi sono considerati giorni di compensazione.
Secondo le nuove disposizioni la durata di un giorno di compensazione deve essere in ogni caso di almeno 22 ore.
Articolo 9 Calcolo della durata giornaliera media del lavoro
(art. 4 cpv. 1 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali non sono state apportate modifiche materiali. La LDL ammette forti variazioni della durata del lavoro sull’arco di 365 giorni, ad esempio per poter far fronte alla diversità