Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Risultati della consultazione relativa all’ordinanza sul CO2
3 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sul CO2
3.1 Situazione iniziale
I produttori e gli importatori di carburanti fossili nonché i gestori delle centrali termiche a combustibili fossili conformemente alla legge sul CO2 sono tenuti a compensare in Svizzera una parte delle emissioni di CO2 causate. In adempimento di tale obbligo possono essere condotti progetti e programmi volti a ridurre in Svizzera emissioni computabili per la compensazione. Il Controllo federale delle finanze (CFF) ha verificato l’esecuzione dell’obbligo di compensazione per il 2015 e raccomandato di dichiarare vincolante metodi e standard per tutti i progetti, come descritto nella comunicazione.
Di conseguenza, la presente revisione dell’ordinanza sul CO2 propone due tipi di disposizioni vincolanti per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera:
la prima fissa requisiti vincolanti per il calcolo delle riduzioni di emissioni e per i piani di
monitoraggio per i progetti e i programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza e per i progetti e i programmi riguardanti i gas di discarica. In relazione a questi metodi, il DATEC deve potere adeguare parametri tecnici come fattori di emissione dello sviluppo attuale;
la seconda esige che tutte le domande siano inoltrate in un formato uniforme e
utilizzando gli stessi modelli.
Inoltre sulla scorta delle esperienze provenienti dalla pratica esecutiva, sono adeguati i termini per l’adempimento annuale dell’obbligo di compensazione e per l’inoltro del primo rapporto di monitoraggio verificato. Si stabilisce il momento del nuovo inizio del periodo di credito di progetti e programmi che hanno subito modifiche sostanziali.
Infine l’emolumento per la restituzione della tassa sul CO2 deve essere ridotto a causa del minor dispendio per l’elaborazione delle domande.
3.2 Pareri pervenuti
Nel complesso all’UFAM sono pervenuti dai partecipanti alla consultazione (di seguito «partecipanti») 80 pareri sulla revisione parziale dell’ordinanza sul CO2, di cui 23 da Cantoni e 57 da altri interessati.
3.3 Esiti della procedura di consultazione
3.3.1 Osservazioni generali
La procedura di consultazione ha mostrato che la presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 gode di ampio sostegno, con un considerevole numero di partecipanti che auspica al contempo ulteriori semplificazioni.
Una gran parte dei pareri concerne i requisiti vincolanti per i progetti e i programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza (metodi standard per le reti di riscaldamento a distanza) anche se la maggioranza dei partecipanti approva gran parte delle disposizioni proposte. Molti partecipanti tuttavia chiedono anche adeguamenti alle disposizioni relative sia al calcolo delle emissioni di riferimento e di progetto sia ai progetti e programmi per l’utilizzazione del calore residuo degli impianti di incenerimento dei rifiuti. Di seguito sono riassunti i pareri suddivisi per gruppi di partecipanti. In aggiunta a questi nella sezione 3.3.2 è disponibile una sintesi dei pareri sui singoli articoli
11/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0807