Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Risultati della consultazione relativa all’OPIR

attuale. Richiama l’attenzione sul fatto che tale sostituzione può implicare una

modifica di significato e che non vi è ragione di cambiare il tenore attuale del

capoverso se l’intenzione effettiva non è quella di modificarne il significato.

 Il Cantone di Lucerna propone una modifica del capoverso 1, al fine di includere la possibilità di ponderare gli interessi e richiama l’attenzione sul fatto che la

formulazione «tengono conto» si presta a fraintendimenti.

Gli altri partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l’accettano senza riserve.

2.3.2.4 Capoverso 4

La modifica di questo capoverso è approvata da 16 Cantoni e 24 altre parti interessate. Nove Cantoni (AG, BE, BL, FR, SH, SO, UR, VD, ZG) e due altri partecipanti (DCPA, SSI) sono contrari.

I seguenti partecipanti respingono la modifica e aggiungono un commento o una proposta di modifica.

 La DCPA come pure tre Cantoni (AG, BL, ZG) desiderano conservare l’articolo 11a nella sua forma attuale e respingono quindi la proposta di modifica. Ritengono che: o il termine «consulenza» si presti a fraintendimenti e che non sia sufficientemente definito; tutte le richieste che potrebbero derivarne darebbero luogo a un carico di lavoro supplementare considerevole per le autorità esecutive;

o l’idea che l’autorità esecutiva debba fornire una consulenza dettagliata ai pianificatori e ai committenti è in contraddizione con il principio di separazione dei poteri;

o già oggi i committenti possono, facendone richiesta, ottenere un’offerta ragionevole di «consulenza» da parte dell’autorità esecutiva;

o la procedura implica che l’autorità esecutiva si metta in contatto con i committenti attivamente e già nelle prime fasi, senza che venga precisato il momento esatto. Questo modo di procedere non è praticabile, poiché di solito l’autorità esecutiva viene informata in merito a un progetto di costruzione soltanto quando riceve la domanda di autorizzazione edilizia.

Due dei tre Cantoni sopraccitati (AG, BL) precisano inoltre che, se la proposta di modifica dovesse comunque entrare in vigore, si dovrebbe modificarne la formulazione, facendo in modo che sia l’autorità esecutiva competente e non l’autorità esecutiva cantonale a fornire consulenza ai committenti.

 Il Cantone di Sciaffusa ritiene che l’aggiunta del capoverso 4 lasci troppo spazio all’interpretazione. Chiede quindi di sopprimere tale capoverso senza sostituirlo. Il Cantone precisa inoltre che, se la proposta di modifica dovesse comunque entrare in vigore, si renderebbero necessari i seguenti adeguamenti:

o il termine «consulenza» deve essere sostituito o definito e delimitato nell’OPIR;

o la formulazione «l’autorità esecutiva cantonale» deve essere sostituita con «l’autorità esecutiva competente».

 Il Cantone di Uri ribadisce che respinge la modifica e che desidera conservare l’articolo 11a nella sua forma attuale. Afferma che, se il progetto di modifica dovesse entrare in vigore e generare oneri finanziari importanti, la Confederazione sarebbe chiamata a partecipare agli sforzi di attuazione.

 Il Cantone di Vaud ritiene che la modifica potrebbe creare un conflitto d’interessi,

poiché l’autorità cantonale non può essere al contempo autorità di controllo e organo di consulenza. Ritiene inoltre che la formulazione scelta si presti a fraintendimenti e possa quindi portare a un’interpretazione erronea.

7/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0807