Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Risultati della consultazione relativa all’ordinanza sul CO2

il campo d’applicazione dei metodi standard debba essere ampliato e propone di rendere applicabili i metodi standard anche alle reti esistenti con diverse caldaie e di estenderli di conseguenza.

N. 2: Definizioni

Rete di riscaldamento a distanza

Il «gruppo calore» fa notare che la limitazione del campo d’applicazione esclusivamente alle fonti a bilancio neutro di CO2 è ridondante e contraddice anche la formulazione contenuta nel campo d’applicazione per cui quest’ultimo si limita per lo più a fonti a bilancio neutro di CO2.

Definizione di impresa esentata dalla tassa con diritto di attestato

Il «gruppo calore» per le imprese esentate dalla tassa sul CO2 senza partecipazione allo scambio di quote di emissioni («imprese non SSQE») con un obiettivo di emissione che non comprende la fornitura di calore proveniente da fonti non fossili a queste imprese, propone di introdurre la nuova definizione di «imprese esentate dalla tassa con diritto di attestato». In tal modo ne consegue che le riduzioni di emissioni mediante la sostituzione di calore prodotto con combustibili fossili attraverso la fornitura di calore proveniente da fonti non fossili alle imprese non SSQE possono essere certificate a condizione che queste non siano computate contemporaneamente per il conseguimento degli obiettivi delle imprese non SSQE.

N. 3.4: Calcolo delle emissioni di riferimento

Fattore di emissione forfetario per nuovi allacciamenti

Il «gruppo calore» critica il fatto che il fattore di emissione forfetario proposto per il calcolo dello sviluppo del riferimento per i nuovi allacciamenti sia troppo conservativo3. I partecipanti sono infatti del parere che il calcolo delle riduzioni delle emissioni conseguite con un metodo standard vincolante, quindi utilizzando un fattore di emissione forfetario, debba fornire in media lo stesso risultato di un’esatta ma complessa considerazione caso per caso. Pertanto rivendicano l’incremento del fattore di emissione forfetario del 25 per cento passando da 0.2 t CO2 / MWh a 0.25 t CO2 / MWh.

Calcolo delle perdite di calore nello sviluppo del riferimento

Il «gruppo calore» sottolinea inoltre che molte reti di riscaldamento a distanza non dispongono di un contatore centrale della quantità di calore come sarebbe necessario per l’attuazione dell’approccio proposto dal Consiglio federale. Propone di determinare l’intera quantità di calore della rete di riscaldamento sommando le quantità di calore dei singoli utilizzatori, invece di una misurazione centrale all’uscita della caldaia. Inoltre, a condizione che le perdite di calore siano considerate nel calcolo dello sviluppo del riferimento, per le perdite di calore va utilizzato un fattore abitualmente applicato nel settore pari al 10 per cento e non, come proposto dal Consiglio federale, un fattore del 30 per cento, troppo conservativo. Secondo la stima di Groupe non è necessario alcun fattore forfetario per le perdite nelle reti di riscaldamento poiché tali perdite possono essere ricalcolate per ogni rete ogni anno senza grande dispendio.

N. 3.5 Calcolo delle emissioni di progetto

Un tema fondamentale nei pareri concernenti la sezione 3.5 è stato quello delle emissioni del progetto che sussistono in relazione all’utilizzazione del calore residuo degli IIRU. Il Consiglio federale ha proposto di considerare le emissioni del progetto provenienti dall’utilizzazione del

3 Un calcolo è molto conservativo se determina piuttosto una sottostima delle riduzioni delle emissioni computabili. 14/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0807