Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Risultati della consultazione relativa all’OPIR
I seguenti partecipanti approvano la modifica ma aggiungono un commento o una proposta di modifica.
Un partito politico (PS) è dell’avviso che le autorità esecutive cantonali dovrebbero fornire consulenza ai committenti nel modo più proattivo possibile.
Il Cantone di Zurigo afferma che in futuro negli aiuti all’esecuzione dovrebbe essere formulato un diritto alla consulenza per i committenti, invece di un obbligo di consulenza.
Secondo un rappresentante dell’economia (USVP), l’autorità che rilascia la licenza edilizia dovrebbe essere coinvolta anche nella procedura di consultazione.
Il Cantone di Obvaldo ritiene che la responsabilità e il costo della consulenza non dovrebbero essere trasferiti ai Cantoni, ma bensì addossati ai committenti, dato che sono questi ultimi a causarli. Questo Cantone chiede che, nel caso di progetti di costruzione che interessano impianti soggetti all’OPIR, i committenti facciano sistematicamente allestire un rapporto da uno studio specializzato.
Quattro rappresentanti dell’economia (economiesuisse, scienceindustries, swissmem, Unione petrolifera) chiedono di modificare la formulazione del capoverso 4, facendo in modo che sia l’autorità esecutiva competente e non l’autorità esecutiva cantonale a fornire consulenza ai committenti. Chiedono inoltre di completare il capoverso precisando che l’autorità esecutiva deve mettere in atto una procedura che garantisca la consulenza dei committenti.
Un rappresentante dell’economia (Carbura) chiede una nuova formulazione del capoverso 4 che specifichi che, in sede di pianificazione di edifici e impianti nei settori di cui al capoverso 2, l’autorità che rilascia la licenza edilizia deve informare i committenti che il rischio legato agli edifici o agli impianti previsti può aumentare considerevolmente. Carbura chiede anche che detta autorità sia tenuta a sollecitare i committenti a ridurre al minimo l’incremento del rischio e a informare tempestivamente il detentore dell’impianto.
Un rappresentante dell’economia (HKBB) chiede di modificare la formulazione, facendo in modo che sia l’autorità esecutiva cantonale competente a fornire consulenza ai committenti. Chiede inoltre di completare il capoverso precisando che l’autorità esecutiva deve mettere in atto una procedura che garantisca la consulenza dei committenti.
Un rappresentante dell’economia (Swiss Engineering) chiede di modificare la formulazione, facendo in modo che l’autorità esecutiva cantonale informi e fornisca consulenza ai committenti.
2.3.2.5 Allegato 1.1 numero 3
Su 51 partecipanti, uno (Cantone di Ginevra) respinge la modifica.
Il Cantone respinge la proposta di fissare il quantitativo soglia per i composti esavalenti di cromo, ovvero il cromo (VI) e i suoi sali, a 200 kg, in deroga al quantitativo soglia pari a 20 kg, applicabile alle sostanze ad alta attività (HAS), di cui fa parte anche il cromo (VI). Il Cantone segnala inoltre che la deroga proposta per il quantitativo soglia non specifica se il cromo (VI) resti o meno nella categoria delle HAS. Il Cantone precisa che, considerata la tossicità della sostanza, sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori, che di quella della popolazione e dell’ambiente, l’eccezione proposta non sembra assolutamente ragionevole e giustificata. Il Cantone chiede inoltre che, in assenza di una restrizione d’utilizzazione comparabile a quella in vigore nell’Unione europea, i composti esavalenti di cromo restino almeno nella categoria delle HAS.
Gli altri partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l’accettano senza riserve.
8/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0807