Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Risultati della consultazione relativa all’OPIR

2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

2.1 Contesto

L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) concretizza l’articolo 10 (Protezione dalle catastrofi) della legge federale sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteggere la popolazione e l’ambiente da ingenti danni in seguito a incidenti rilevanti. L’ordinanza si applica alle aziende con sostanze e preparati pericolosi o rifiuti speciali, alle aziende con organismi geneticamente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta.

Negli ultimi 20 anni, l’aumento della densità d’insediamento nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR ha accresciuto il rischio di incidenti rilevanti. Per scongiurare un incremento incontrollato in tal senso, è importante garantire il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti sia in fase di allestimento dei piani direttori cantonali e di utilizzazione sia in fase di costruzione di nuovi edifici nelle zone edificabili esistenti situate nei pressi di impianti soggetti all’OPIR.

Secondo l’articolo 11a OPIR, entrato in vigore il 1° aprile 2013, il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti deve essere garantito nei piani direttori e di utilizzazione. Per facilitare la ricerca di un consenso, l’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti» raccomanda di tener conto di un simile coordinamento anche nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie. Tuttavia, in mancanza di basi giuridiche specifiche, non è possibile pretendere che ciò avvenga in modo sistematico.

Il progetto di revisione (revisione dell’art. 11a) ha l’obiettivo di estendere la necessità di coordinamento, al di là dei piani direttori cantonali e dei piani di utilizzazione, ad alcune attività d’incidenza territoriale di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.01). Le attività oggetto dall’estensione della necessità di coordinamento sono la pianificazione e l’autorizzazione di costruzioni e impianti situati nelle aree di coordinamento di impianti soggetti all’OPIR, affinché il coordinamento abbia luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio potenzialmente interessati da misure di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Oltre alla modifica dell’articolo 11a, il progetto di revisione ha anche l’obiettivo di aggiornare gli allegati 1.1, 1.2a e 1.4. L’allegato 1.1 è completato con l’aggiunta dei composti esavalenti di cromo nell’elenco delle eccezioni dell’OPIR con un quantitativo soglia di 200 kg; l’allegato 1.2a è rielaborato completamente e reso compatibile con l’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) e nell’allegato 1.4 è corretto un elemento relativo agli insetti vettori.

2.2 Pareri pervenuti

In totale, sono pervenute 51 prese di posizione, di cui 49 provenivano da destinatari della procedura di consultazione (25 risposte dei Cantoni, due di conferenze e associazioni intercantonali, una di un partito politico, due di associazioni mantello di comuni o città svizzere, 13 di associazioni economiche, sei di altre parti interessate). Inoltre, due associazioni si sono pronunciate in merito al progetto senza essere state esplicitamente invitate a farlo (Swiss Engineering, Ökostrom Schweiz).

4/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0807