Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 25 pagine

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Consultazione relativa alla concessione SSR

3.4.3 Art. 18 Ulteriore offerta editoriale

Il progetto intende parafrasare l'ulteriore offerta editoriale secondo l'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV e soprattutto stabilire i principi relativi all'offerta online. Le disposizioni hanno suscitato numerose reazioni, e quelle relative all'offerta online sono state oggetto di giudizi diversi.

TELESUISSE e Suissedigital sostengono (il fatto) che le «ulteriori offerte editoriali», ad eccezione del teletext, non siano considerate «servizi abbinati».

VSP-ARPS e AZ Medien chiedono che la SSR non possa fornire prestazioni supplementari nell'ulteriore offerta editoriale ma che le sia unicamente concesso di sfruttare diverse modalità di diffusione per ridiffondere i contenuti radiofonici e televisivi esistenti.

Diversi partecipanti si sono espressi in merito alle disposizioni relative alle offerte online, che sono state oggetto di controversie. I Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, PES, PPD e arbus sono favorevoli a queste disposizioni. arbus, impressum e media Forti le ritengono invece troppo restrittive. PVL, UDC, RRR, TELESUISSE, Stampa Svizzera e AZ Medien pretendono che le disposizioni relative alle offerte online siano rafforzate mentre il Cantone di Argovia vorrebbe che siano/fossero formulate in modo che i media privati non subiscano svantaggi concorrenziali.

Diversi partecipanti si sono espressi sulle disposizioni relative al teletext e HbbTV. UPC chiede di togliere l'offerta HbbTV dall'ulteriore offerta editoriale. Secondo PVL spetta alla SSR scegliere se continuare ad offrire il teletext o meno. PS e arbus sono favorevoli al fatto che alla SSR sia permesso diffondere pubblicità nell'HbbTV, a condizione che provenga da contenuti teletext non modificati. Il Cantone di Lucerna e Stampa Svizzera chiedono invece che l'HbbTV sia privo di pubblicità.

Il PS è favorevole alla disposizione secondo cui i contenuti di responsabilità della SSR o di una sua unità aziendale sono da contrassegnare in quanto tali (cpv. 5).

L'AIRR chiede che il volume dei contenuti dell'ulteriore offerta editoriale che sottostanno alla vigilanza degli organi di mediazione e dell'AIRR venga esaminato in base alla rilevanza per la formazione delle opinioni e della volontà del pubblico.

3.4.4 Art. 19 Emittenze di breve durata e prove tecnologiche

Il progetto prevede che, con l’autorizzazione dell’UFCOM, la SSR possa effettuare al massimo

16 emittenze all’anno per una durata di al massimo 30 giorni ciascuna e prove di durata limitata con nuove tecnologie. La disposizione corrisponde al diritto attuale della concessione e non ha dato adito a riscontri rilevanti.

3.5 Sezione 5: Diffusione

Analogamente alla concessione attuale, il progetto intende riunire in una sezione le disposizioni relative alla diffusione delle offerte della SSR. Le reazioni sono state comparativamente poche.

La COMME chiede una disposizione generale nel settore delle tecnologie di distribuzione che permetta alla SSR di investire in progetti infrastrutturali propri solo se ha esaminato progetti di cooperazione con altri fornitori e questi si sono rivelati non realizzabili o non interessanti dal punto di vista economico. Inoltre le strategie d'investimento e il piano d'investimento annuo vanno accordati previamente con le autorità di vigilanza competenti.

3.5.1 Art. 20 Diffusione via etere

Il progetto prevede disposizioni per la diffusione via etere di programmi radiotelevisivi. Queste disposizioni hanno suscitato poche reazioni.