Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Consultazione relativa alla concessione SSR

3.5.5 Art. 24 Prestazioni in situazioni di crisi

Il progetto intende obbligare la SSR a prendere i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per poter diffondere programmi radiofonici possibilmente anche in situazioni di crisi. Le disposizioni dovrebbero essere ampiamente riprese dalla concessione vigente. Vi è stata un'unica reazione.

Il Cantone di Zugo ha voluto sapere perché in situazioni di crisi debbano essere messe a disposizione solo le offerte radiofoniche e non anche quelle televisive e online.

3.6 Sezione 6: Produzione e collaborazione

Il progetto prevede che le offerte della SSR siano prodotte prevalentemente nelle regioni linguistiche alle quali sono destinate (art. 25). Inoltre la SSR è tenuta a collaborare con vari settori. Le disposizioni previste rimangono in gran parte invariate rispetto alla concessione attuale. Si intende stralciare la disposizione attuale riguardo alla «Collaborazione con gli archivi nazionali dei media» (art. 31). La maggior parte delle disposizioni non ha dato adito a grandi reazioni, salvo quella sulla «Collaborazione con l’industria audiovisiva» (art. 27) e quella dell'articolo 31. Mentre sono state formulate numerose richieste in merito all'articolo 27, le disposizioni dell'articolo 31 sono state prevalentemente accettate.

A grandi linee UCS è favorevole alle disposizioni della sezione 6.

Il Cantone Ticino vorrebbe che la concessione prevedesse in generale un impegno più forte a favore della collaborazione con terzi, soprattutto con i fornitori privati di media ma anche con la ricerca e lo sviluppo. La COFEM chiede alla SSR di verificare per ogni investimento maggiore se le offerte o strutture esistenti possano essere sfruttate in modo più razionale ed economico grazie ad accordi di cooperazione. AdS pretende esige l'inserimento, alla sezione 6 della concessione, di un articolo supplementare: «Collaborazione con l'industria letteraria svizzera».

3.6.1 Art. 25 Produzione

Il progetto prevede che le offerte della SSR siano prodotte prevalentemente nelle regioni linguistiche alle quali sono destinate. Questa disposizione corrisponde a quella della concessione attuale e ha suscitato poche reazioni.

Il Cantone di Zugo, PVL e arbus ritengono che il radicamento della SSR nelle varie regioni appartenga all'idea di base del servizio pubblico mediatico e che gli studi regionali vadano mantenuti.

3.6.2 Art. 26 Collaborazione con l’industria cinematografica svizzera

Il progetto prevede che la SSR disciplini la collaborazione con l’industria cinematografica svizzera in un accordo. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può, d’intesa con l’Ufficio federale della cultura, emanare disposizioni (inclusa l’imposizione di quote). Queste disposizioni corrispondono a quelle della concessione attuale e hanno dato adito a poche reazioni, tutte ampiamente positive.

cinésuisse, ProCinema e fds concordano con le formulazioni. media Forti accoglie favorevolmente la possibilità che il DATEC possa imporre quote.

3.6.3 Art. 27 Collaborazione con l’industria audiovisiva

Il progetto prevede che la SSR assegni una parte adeguata di mandati all’industria audiovisiva svizzera indipendente e che disciplini in un accordo i principi della collaborazione. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni. Queste disposizioni corrispondono a quelle della concessione attuale. Hanno suscitato un numero relativamente elevato di reazioni, provenienti (esclusivamente) dall'industria audiovisiva.