Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine

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L’UDC raccomanda di non enumerare singoli attrezzi sportivi ma di formulare il testo in modo generico, per evitare il rischio che l’ordinanza debba essere adeguata in seguito per ogni nuovo attrezzo introdotto nella pratica.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

ERBINAT accoglie favorevolmente il chiarimento relativo a canoa e kajak.

Sezione 2: Autorizzazione Partiti

Il PLR respinge il fatto che in questa sezione siano visti come formazione sufficienti solo gli attestati professionali federali e chiede che vengano giudicate equivalenti altre formazioni dello stesso livello.

Articolo 7 Istruttori di arrampicata Cantoni

GR respinge il criterio della «progressione con corda corta» al capoverso 1 let a, ritenuto troppo vago, e fa notare che oltre a ciò gli istruttori di arrampicata non sono formati in questa tecnica. Di conseguenza non possono valutare in modo affidabile in quali situazioni sarebbe opportuno utilizzare la progressione con corda corta. Si dovrebbe restare sulla regolamentazione attuale di un avvicinamento alla parete con grado di difficoltà T3 al massimo.

GR chiede inoltre che si inserisca un nuovo capoverso che consenta agli istruttori di arrampicata di offrire anche attività di più lunghezza di corda con avvicinamento alla parete di grado superiore al T3, a condizione che abbiano seguito una formazione accessoria adeguata.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide è d’accordo con la discriminante dell’avvicinamento alla parete quale formulata nel capoverso 1 Let a, «non richieda una progressione con corda corta» ma respinge un ampliamento dell’ambito di competenze degli istruttori di arrampicata – previsto al capoverso 4 – ad accompagnare clienti su vie ferrate e chiede che il capoverso stesso sia cancellato.

upi e Suva ritengono che gli istruttori di arrampicata non dovrebbero utilizzare la progressione con corda corta perché non sono formati in merito e accolgono con soddisfazione la modifica del capoverso 1 let a. Valutare se tale tecnica sia necessaria o meno è compito degli istruttori stessi. Non è chiaro in che modo dovrebbero poter procedere a tale valutazione senza formazione in materia.

CAS e SKLV accolgono con soddisfazione la nuova definizione del percorso di avvicinamento alla parete, giudicandola più conforme alla pratica. CAS e SKLV salutano inoltre l’ampliamento del campo di attività degli istruttori di arrampicata alle vie ferrate. La limitazione al grado di difficoltà K3 incluso non è invece comprensibile. Se un cliente mostra problemi di carattere fisico o psicologico, deve essere condotto con la corda, ovvero assicurato da sosta a sosta e questa forma di assicurazione è una delle competenze chiave dell’istruttore di arrampicata.

SKLV chiede inoltre che al capoverso 4 sia citata come associazione professionale, oltre alla SKLV, anche quelle che riunisce le guide alpine.

Articolo 8 Maestri di sport sulla neve Cantoni

GR respinge per motivi di sicurezza una generica apertura del grado di difficoltà D ai maestri di sport della neve, mentre ci sarebbero discese fuori pista con grado anche D per le quali i maestri di sport della neve sono sufficientemente formati. Per questo motivo sarebbe auspicabile che nell’inventario delle varianti vengano inserite in via eccezionale anche discese fuori pista che comprendono brevi tratti di grado D. anche VD respinge il grado di difficoltà «D» e chiede che sia lasciato a «AD».