Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine

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AI chiede che le eccezioni alla regola del titolo professionale citate solo nelle spiegazioni vengano riprese in un capoverso 2, in modo da garantire la certezza del diritto.

VD si chiede se l’eccezione riguardante le scuole non sia una contraddizione rispetto alla volontà di garantire la sicurezza.

Partiti

L’UDC chiede che sia mantenuto il limite die 2'300 franchi l’anno per la presunzione dello svolgimento a titolo professionale. Inoltre la presunzione del titolo professionale per le attività offerte al pubblico è errata, come dimostrerebbero le diverse offerte di escursioni. Anche se pubblicate, esse di regola non mirano a ottenere guadagni, ma semplicemente alla copertura dei costi,

quando non sono sovvenzionate dalla cassa della società. Si tratta pertanto di attività sociali non a scopo di lucro.

Il BDP approva il fatto che la nuova ordinanza esclude il titolo professionale quando qualcuno è attivo nel quadro dell’attività di una società che non persegue scopi di lucro. Le offerte delle organizzazioni dell’escursionismo si rivolgono sia ai soci che ai non soci, ma nonostante l’apertura della cerchia dei possibili partecipanti i contributi mirano esclusivamente alla copertura dei costi. Si tratta quindi di attività sociali non mirate a ottenere guadagni e pertanto sarebbe inopportuno assoggettarle alla legge sulle attività a rischio. È pertanto giusto cancellare abrogare la presunzione del titolo professionale per le offerte pubbliche. Un’inversione dell’onere della prova a sfavore dell’offerente a livello di ordinanza sarebbe contro il principio di legalità ed è da considerare inadeguata.

Il PLR giudica il nuovo limite per il titolo professionale come un miglioramento ai fini dell’applicabilità e per il controllo delle attività. Anche il PLR ammonisce comunque che la regolamentazione proposta non considera che le società che non hanno scopo di lucro offrono attività con lo scopo di promuovere il movimento. Limitare le attività delle società ai soci è inutile.

Il PSS concorda con l’adeguamento del limite per determinare il titolo professionale. Per quel che riguarda la garanzia della sicurezza non ha senso prevedere che si possano offrire attività a rischio senza autorizzazione fino a un certo limite di reddito o a contraris, prevedere una soglia solo a partire da un certo reddito.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati guide, SSSA, SSBS, SWL/ASAM, SAB, upi, Suva e WeitWandern approvano il fatto che il

titolo professionale non sia più collegato al raggiungimento di un determinato reddito annuo. Anche la presunzione legale per cui in caso di offerte pubbliche si debba dedurre il titolo professionale viene vista positivamente. Anche SOA e SKLV sono d’accordo con la definizione dell’attività a titolo professionale.

SSBS rileva che dal punto di vista centrale della garanzia della sicurezza dei clienti non ha senso prevedere che determinate attività possano essere proposte senza autorizzazione fino al raggiungimento di un determinato reddito annuo (anche SAB). Si dovrebbe però chiarire che anche per le offerte a chi fa parte di una società vale la presunzione del titolo professionale. Altrimenti si aprirebbe la strada all’arbitrio, in quanto determinate attività potrebbero semplicemente essere subordinate all’affiliazione alla società che le organizza.

ERBINAT è in principio favorevole alle precisazioni fatte nelle spiegazioni riguardo alle attività a titolo professionale (anche PA). Nel testo dell’ordinanza non sarebbe però chiaro se le società possano continuare a portare ospiti nelle escursioni. Sarebbe importante e giusto – come nella citata sentenza del tribunale federale - fare un distinguo fra «ospiti» che sfruttano dietro compenso attività offerte a titolo professionale e offerte di formazione e assistenza che comprendono sì attività a rischio, ma contengono un particolare vincolo (istruzione e assistenza) e che non si basano su motivazioni collegate al turismo o al tempo libero. Oltre alle istituzioni della formazione anche quelle dell’assistenza dovrebbero essere considerate esplicitamente non operanti a titolo professionali, dato che le offerte sono accessibili soltanto alle persone da formare e ai collaboratori. Si dovrebbe però rinunciare a una lista delle singole categorie di istituzioni della formazione. Le categorie riportate nelle spiegazioni sono incomplete e arbitrarie.