Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
AR chiede che per meglio delimitare la procedura di annuncio si faccia esplicito riferimento al dovere di notifica ai sensi delle norme della legge sui lavoratori distaccati.
GR chiede di verificare l’opportunità di concedere almeno alle guide alpine con una formazione IVBV un’autorizzazione di quattro anni in luogo della procedura di annuncio annuale. Tale procedura non sarebbe conforme allo snellimento amministrativo presso gli organi federali e cantonali, in quanto ci si deve attendere un aumento delle richieste in tal senso.
Con il dovere di annunciarsi, a partire dal primo giorno si raggiunge lo scopo di ottenere una sicurezza per quanto possibile elevata (VS).
Partiti
PLR e PSS accolgono con soddisfazione il fatto che in futuro gli offerenti stranieri di attività a rischio in Svizzera debbano annunciarsi a partire dal primo giorno.
Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati
guide, SSBS, CP, SKLV, SOA e SAB accolgono con espressa soddisfazione il fatto che da ora gli offerenti stranieri debbano annunciare l’attività in Svizzera a partire dal primo giorno. L’attuale termine di dieci giorni rende estremamente difficile i controlli della normativa sulle attività a rischio. Tale abolizione stabilisce inoltre parità di trattamento giuridico rispetto ai paesi confinanti.
UIMLA vedrebbe con soddisfazione una semplificazione dei processi di riconoscimento che ridurrebbe l’onere il lavoro amministrativo.
CanyoningCH giudica gli adattamenti previsti ingiustificati e inutili. L’adeguamento porterebbe a nient’altro che una inammissibile spaccatura del mercato che favorirebbe alcuni offerenti ma finirebbe col danneggiare l’immagine della Svizzera all’estero e provocherebbe i paesi confinanti a prendere contromisure analoghe. Pertanto si dovrebbero riconoscere automaticamente sulla base della provenienza e dell’organo di certificazione tutti i diplomi e le autorizzazioni sia svizzeri che stranieri per consentire la pratica dell’attività per cui si è di volta in volta certificati.
Articolo 19 Rinnovo dell’autorizzazione Cantoni
GR chiede un periodo di validità di tre anni per l’autorizzazione a ditte certificate, analoga alla durata della certificazione.
Partiti
PSS accoglie con favore la previsione del dovere di perfezionamento, che risponde all’interesse dei clienti.
Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati
SOA giudica auspicabile una validità di tre anni dell’autorizzazione, che corrisponderebbe a quella del ciclo di certificazione.
Articolo 23 Emolumenti Cantoni
SH riterrebbe opportuno fissare l’importo massimo per gli emolumenti a 300 franchi. Attribuzione, rinnovo e ritiro dell’autorizzazione spesso sarebbero infatti connessi a notevole lavoro amministrativo.
ZH saluta la parità di trattamento nel rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione sotto l’aspetto degli emolumenti, visto che il lavoro amministrativo necessario per entrambe le procedure non giustifica due importi diversi.