Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine

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da persone che dispongono dei relativi titoli di formazione viene considerata di centrale importanza. La certificazione non dovrebbe comportare maggiori costi per gli offerenti, o quantomeno essi dovrebbero restare in un ambito sopportabile.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi, Suva e STV appoggiano le disposizioni formulate all’articolo 14. Prevedendo l’analisi di un campione dei rischi e qualifiche per le persone responsabili si può garantire il rispetto di un certo livello di sicurezza. Si deve inoltre verificare se non sia il caso di recepire nell’ordinanza una protezione dal punto di vista quantitativo. Dato che l’ordinanza poggia sulle basi elaborate da Safety in adventures (analisi dei campioni di rischio e lista delle formazioni) si garantisce la continuità, e ciò è positivo. Non si sottace d’altra parte che le direttive costituiscono un’ingerenza non da poco nella libertà economica. upi, Suva e STV ritengono pertanto opportuno che la decisione sull’introduzione di requisiti e il loro adattamento non resti di competenza di una fondazione ma avvenga a cura di un organo statale. Ci si deve chiedere se questo importante principio di politica statale non debba essere formulato in modo più chiaro nell’ordinanza. Ciò vale in particolare per il riconoscimento di titoli di formazione svizzeri e stranieri in modo da rendere più chiare anche le possibilità di inoltrare eventuali ricorsi.

Anche SOA accoglie favorevolmente i requisiti richiesti per la certificazione.

SRF chiede che il DDPS riconosca i brevetti della International Rafting Federation (IRF) ai fini della certificazione.

Articolo 15 Certificazione di organi di certificazione stranieri Cantoni

GR accoglie con favore il fatto che ora si creino disposizioni anche per ditte straniere.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi Suva appoggiano la disposizione. SOA ritiene la norma adeguata.

SRF sottolinea l’importanza di riconoscere i brevetti internazionali della IRF anche in Svizzera.

Articolo 16 Concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza Partiti

UDC in considerazione dell’esplosione dei costi e dell’eccessiva regolamentazione chiede che l’articolo 16 venga cancellato.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi, die Suva e STV ritengono che ove compiti pubblici siano delegati a istituzioni private si debba provvedere a un adeguato compenso, mentre la formulazione «può» del capoverso 1 non ne tiene affatto conto. Il passaggio deve pertanto essere sostituito con una formulazione meno possibilista.

SOA accoglie con favore l’articolo.

Articolo 17 Cantoni

SO, AI, TI, ZH, LU, VD e VS accolgono con soddisfazione il fatto che in futuro gli offerenti stranieri di attività a rischio debbano annunciare la propria attività in Svizzera dal primo giorno. L’attuale termine di dieci giorni rende difficile l’attuazione nella pratica e il controllo del rispetto dell’ordinanza sulle attività a rischio. La cancellazione del termine garantisce inoltre pari diritti rispetto ai paesi confinanti.