Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine
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VS chiede che sia cancellato il capoverso 2 lettera b, dato che gli istruttori SSBS non dispongono di attestato professionale federale. Solo professionisti con attestato professionale federale dovrebbero poter chiedere un’autorizzazione.
Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati
guide è d’accordo con l’ampliamento delle competenze dei maestri di sport della neve dall’attuale Ad a D (cpv. 1 let. a n. 3) ma solo a condizione che i maestri di sport della neve svolgano tali discese e se lo consenta la valutazione del pericolo di valanghe fatta sulla base della loro formazione attuale. Se tale limitazione non dovesse essere prevista nell’articolo 3 o in altra sede guide è per lasciare il limite a AD. Altrimenti l’ampliamento a D delle competenze dei maestri di sport della neve nelle discese fuori pista dovrebbe essere limitato al caso in cui non sussista pericolo di cadute esposte o la discesa sia riportata in un apposito inventario. guide non è d’accordo a equiparare il titolo di «Swiss Snowboard Instructor SSBS» a quello di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale» ai sensi del capoverso 2 lettera b e chiede di cancellare tale passaggio.
SSSA chiede che il livello D per le discese fuori pista come proposto nel disegno sia mantenuto, ma con la limitazione che non ci sia pericolo di cadute nel vuoto e sia prevista in un inventario cantonale. Non si dovrebbero prevedere ulteriori limitazioni per i maestri di sport della neve. SSSA chiede inoltre di cancellare il capoverso 2 let. b. La SSSA ha profuso notevole impegno nell’unificazione della formazione dei maestri di sport della neve in Svizzera; con l’esame professionale e i vari moduli si garantisce una formazione adeguata in ogni ambito di attività. Il riconoscimento esplicito deli istruttori Swiss Snowboard SSBS porterebbe a un indebolimento dei presupposti normativi. SSSA sottolinea che nel momento in cui si dovesse mantenere un riconoscimento esplicito della formazione SSBS a livello di ordinanza l’art. 8 cpv. 2 let b dovrebbe essere completato prevedendo come formazione equivalente anche quella di istruttore SSSA con modulo accessorio fuori pista e sci escursionismo, in quanto essa sarebbe almeno equivalente a quella di Swiss Snowboard Instructor SSBS.
Per il CAS nonostante la decisione del tribunale amministrativo bernese non è comprensibile che si debba riconoscere ora anche la di «Swiss Snowboard Instructor SSBS». Fino ad oggi il CAS non ha mai avanzato pretese per una sua formazione, dato che essa non porta all’attestato professionale federale. Con la regolamentazione proposta per lo Swiss Snowboard Instructor si riconoscerebbero le formazioni di associazioni private. Il CAS chiede pertanto in prima linea la cancellazione dell’articolo 8 capoverso 2 lettera b (esclusione SSBS) e il mantenimento dello status quo. In seconda istanza il CAS chiede che l’articolo 8 capoverso 2 sia completato prevedendo il riconoscimento anche del titolo di responsabile di escursioni 1 inverno sci/snowboard del Club Alpino Svizzero.
SSBS accoglie con soddisfazione il previsto ampliamento delle competenze nel capoverso 1 per i maestri di sport della neve. In base alla loro approfondita formazione sono assolutamente in grado di valutare correttamente il pericolo di valanghe e di agire adeguatamente nell’ambito delle proprie competenze. SSBS è parimenti soddisfatta che nel capoverso 2 lettera b venga equiparato all’attestato professionale federale anche il titolo di Swiss Snowboard Instructor SSBS con formazione complementare nel campo delle discese fuori pista e delle escursioni.
APSSI ritiene che le disposizioni dell’articolo 8 limitino troppo le attività dei maestri di sport della neve a vantaggio delle guide alpine, per cui l’articolo 8 capoverso 1 lettera a va cancellato. Oltre a ciò per le attività free ride le scale del CAS non sono adatte. La limitazione del campo di attività dei maestri di sport della neve è arbitraria e discriminante sotto il punto di vista della libertà economica.
upi e Suva ritengono che i maestri di sport della neve abbiano sufficienti competenze per percorrere con clienti esperti discese fuori pista di livello di difficoltà D.