Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine
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VS respinge l’articolo 3 nella forma proposta. La volontà di prevedere nell’ordinanza la valutazione del pericolo di valanghe è positiva, ma la forma è da respingere perché limita troppo le attività invernale delle guide alpine e degli aspiranti guida. Sarebbe necessario considerare la formazione e le conoscenze in materia di valutazione del pericolo di valanghe.
Partiti
Il PSS ritiene che il capoverso 2 limiti un po’ troppo le attività delle guide alpine. Sulla base della loro formazione approfondita e della loro esperienza nel campo dei pericoli alpini si può pensare ad una formulazione più aperta.
Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati
SLF si dice per una abrogazione dell’articolo 3, in quanto non si vede perché nel caso del pericolo di valanghe si dovrebbe prevedere espressamente uno dei doveri di prudenza. Il capoverso 2 cerca di descrivere il pericolo di valanghe e specifica il pericolo ammissibile a dipendenza della qualifica della persona interessata. Non sarebbe tuttavia possibile definire il rischio (residuo) accettato facendo riferimento a un semplice tool per la valutazione del rischio (metodo di riduzione grafico). Nel caso del metodo di riduzione non si tratta di uno standard che si può applicare semplicemente astraendo dalle condizioni attuali. Oltre a ciò non si vede perché mai un cliente in compagnia di una guida alpina dovrebbe voler affrontare un rischio maggiore di quando è sul terreno con un maestro di sci.
Anche KAT, upi, Suva, NFCH e CAS chiedono di abrogare l’articolo 3. Non si capisce perché si dovrebbe prevedere un articolo apposito per le condizioni di innevamento. Altri rischi come condizioni atmosferiche (congelamento, perdita dell’orientamento etc.), caduta nel vuoto dopo scivolata e altri rischi non sono riportati in modo parimenti dettagliato. Nell’articolo 2 «doveri di prudenza» della legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio e negli articoli 8 e 9 dell’ordinanza sulla attività a rischio diritti e doveri sono descritti a sufficienza. Nel caso in cui si dovesse mantenere l’articolo 3 andrebbe eliminato il capoverso 2. L’ambito di manovra non deve essere determinato in base ai rischi ma piuttosto in considerazione dello stato delle conoscenze e delle competenze. Per poter meglio tener conto del fatto che sono attivi nello stesso ambito lavorativo gruppi professionali con diversi livelli di formazione, KAT propone che per la valutazione del rischio di valanghe ci si basi anche sulle competenze acquisite all’atto della formazione. Considerato che il GRM è solo uno dei metodi, KAT chiede di non basarsi esclusivamente su una valutazione locale del rischio di valanghe e sulla ripidità del pendio, ma di effettuare anche un’analisi generale del rischio sulla base dell’opuscolo informativo «Attenzione valanghe!» e di altri strumenti per l’analisi del rischio (anche
WeitWandern e SWL/ASAM).
guide e SAB possono capire che la valutazione delle condizioni dell’innevamento debba essere concretizzata nell’ordinanza, ma ritengono che il capoverso 1 vada modificato in modo da considerare anche la competenza sulla base della formazione. Il capoverso 2 viene respinto con decisione e se ne chiede l’abolizione, in quanto parte da una errata concezione del pericolo di valanghe e potrebbe portare a sentenze sbagliate.
Anche SSSA chiede di cancellare l’articolo 3. Se lo si dovesse mantenere, il titolo «condizioni dell’innevamento» andrebbe sostituito con «Pericolo di valanghe» e il capoverso 2 andrebbe in ogni caso cancellato. Anche APSSI chiede di eliminare il capoverso 2.
Articolo 4 capoverso 1 Attività soggette all’autorizzazione Cantoni
GR e VS accolgono con favore l’eliminazione del criterio del limite della vegetazione.
Partiti
Il PLR ritiene che il catalogo delle attività vada troppo oltre e che nella pratica sia di difficile attuazione.
L’UDC è del parere che la discriminante del limite della vegetazione dovrebbe essere mantenuta.