Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine

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upi e Suva chiedono di verificare la descrizione del titolo professionale considerando le attività di società, istituzioni, di Gioventù+Sport ed eventualmente fondazioni e se del caso di adattarla. Le eccezioni previste dovrebbero essere riportate direttamente al capoverso 2. Di difficile applicazione sarebbe il principio per cui le attività sociali aperte non soltanto ai soci, ma anche a «ospiti per l’escursione» dovrebbero essere considerate a titolo professionale.

CAS pur salutando l’abolizione del limite di 2'300 franchi l’anno per l’attribuzione del titolo professionale giudica critico che sia presunto il titolo professionale non appena l’attività sia proposta pubblicamente.

CHWW, NWWW, OWWW, ZGWW, TGWW, LUWW, NEWW, BEWW, AGWW, ZHWW, BAW

affermano che non è giusto che le attività offerte debbano essere aperte ai soli soci. Anche la presunzione del titolo professionale per le attività offerte al pubblico non sarebbe corretta. Le organizzazioni dell’escursionismo perseguono la promozione dell’escursionismo e del turismo escursionistico, per cui le loro offerte non si rivolgono solo ai soci ma sono aperte anche a tutte le persone interessate. Avere una cerchia di interessati aperta non cambia nulla al fatto che di regola i contributi dei partecipanti sono stabiliti in modo da garantire la sola copertura dei costi o che a volte l’attività è (co)finanziata tramite la cassa sociale (anche CAS). A prescindere dal carattere pubblico dell’offerta non è adeguato sottoporre le attività alla legge sulle attività a rischio. La presunzione del titolo professionale nelle attività pubbliche deve essere eliminata.

Diversi accompagnatori di escursionismo, Pro Senectute e bachab chiedono che resti il limite del reddito di 2'300 franchi l’anno. CanyoningCH chiede persino che si introduca un limite di CHF 5'000 l’anno.

Pro Senectute argomenta che le offerte sportive delle proprie organizzazioni non hanno fini commerciali e servirebbero alla promozione della salute e alla cura dei rapporti sociali. Mentre nelle spiegazioni sono espressamente indicate come non agenti a titolo professionale le società, il programma di sostegno dello sport Gioventù+Sport, altre organizzazioni e lo sport scolastico e universitario, mancano le organizzazioni sociali quali Pro Senectute. Oltre a ciò le eccezioni non sono state riprese o ulteriormente concretizzate nell’ordinanza, per cui mancano chiari criteri e la procedura per escludere il titolo professionale. In questo ambito si dovrebbero pertanto inserire norme sulle eccezioni che considerino espressamente anche le organizzazioni di pubblica utilità come Pro Senectute.

Jubla e scout salutano la sistematica per cui sono sottoposte alla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio solo le offerte a titolo professionale e sono esplicitamente escluse le offerte interne delle società e quelle di società non a scopo di lucro o svolte nel quado di G+S. La sicurezza dei partecipanti alle offerte G+S è garantita già tramite le disposizioni di legge esistenti.

Articolo 3 Verifica dell’adeguatezza dell’innevamento Cantoni

LU è d’accordo in linea di principio con il capoverso 1, ma suggerisce di completarlo prevedendo che la valutazione del rischio di valanghe debba essere fatta oltre che sulla base dello stato delle conoscenze anche considerando lo stato di formazione del titolare dell’autorizzazione.

LU, GL e GR respingono il capoverso 2 nella formulazione attuale e chiedono di eliminarlo.

Esso prenderebbe mosse da una concezione della valutazione del pericolo di valanghe tecnicamente sbagliata. Le espressioni «elevato pericolo di valanghe» e «pericolo maggiorato di valanghe» non si ritrovano in questa forma nel cosiddetto metodo grafico di riduzione del rischio (GRM). Il GRM è sì un valido strumento, ma di gran lunga non il solo che possa essere utilizzato nella prevenzione delle valanghe. Se si dovesse procedere a verificare il rischio solo sulla base del GRM si potrebbero avere sentenze errate a livello di tribunale penale.