Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 31 pagine

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L’ampliamento delle competenze viene considerato per la maggior parte come adeguato. Diversi sostenitori hanno rilevato che per le vie ferrate una limitazione fino al grado di difficoltà K3 non è attuabile.

 Accompagnatori di escursionismo – T4 dopo la formazione complementare:

Anche questa possibilità viene accolta positivamente dalla grande maggioranza.

Riconoscimento della formazione di «istruttore SSBS» quale base per ottenere l’autoriz-

zazione allo svolgimento di attività fuori pista (art. 8)

Nei limiti in cui i partecipanti alla consultazione si pronunciano in merito, la possibilità per gli istruttori di snowboard SSBS di chiedere un’autorizzazione viene respinta.

Introduzione di una nuova categoria soggetta ad autorizzazione (art. 10)

Secondo il diritto attuale possono proporre attività in acque vive solo le ditte che abbiano ottenuto una certificazione allo scopo. Tuttavia si sta delineando sempre più il bisogno di singoli di poter proporre tali offerte. Viene accolta con favore la possibilità di chiedere un’autorizzazione unica individuale per i «maestri di canoismo con attestato professionale federale». Vari partecipanti chiedono che anche per i settori del canyoning e del river rafting venga ora prevista la possibilità di ottenere un’autorizzazione per gli offerenti individuali. In particolare piccole ditte del Cantone del Vallese dipendono da simili norme per poter continuare a svolgere la loro professione.

Certificazione ai sensi degli art. 12 ss.

Si sostiene in generale la proposta certificazione tramite norme ISO, in particolare tramite la fondazione «Safety in adventures».

Procedura di notifica per offerenti provenienti dallo spazio EU/AELS (art. 17)

Il previsto adattamento con cui si abolisce la regolamentazione speciale nella procedura di notifica per offerenti provenienti dallo spazio EU/AELS viene in genere giudicato positivamente. La regola attuale per cui gli offerenti provenienti da questi paesi possono offrire a titolo professionale attività in Svizzera senza dover adempiere al dovere di notifica non è controllabile e non adeguata alla pratica.

4.2 Indicazioni di massima

Qui di seguito sono riportate annotazioni relative ai diversi partecipanti alla procedura di consultazione.

Cantoni

NE, OW, TI, GE, SG, BL, ZG, NW, LU ritengono che la revisione dell’ordinanza porti a una semplificazione e a una maggiore chiarezza nell’attuazione e che può eliminare in larga misura le attuali difficoltà in materia di prova.

I Cantoni SZ, TG, AG, BL, ZG, BE, SO sottolineano che si deve fare attenzione che la nuova ordinanza sulle attività a rischio non porti a una eccessiva regolamentazione. Si deve continuate a dare grande importanza alla responsabilità individuale del singolo monitore e a formazione e perfezionamento professionali. Si deve parimenti garantire che scuole federazioni società e istituzioni non attive commercialmente possano continuare a proporre attività outdoor per giovani o adulti senza autorizzazione (anche FR). Sarebbe auspicabile che le attività G+S non venissero giudicate come svolte a titolo professionale e vengano pertanto dispensate dall’obbligo di autorizzazione.

ZH chiede di verificare se non sia il caso di assoggettare al dovere di autorizzazione anche l’offerta a titolo professionale di escursioni in rampichino con notevole potenziale di pericolo.

AI respinge il parziale rafforzamento del regime delle autorizzazioni e argomenta che con ogni ulteriore norma o attività soggetta ad autorizzazione si finisce per rendere più cara l’offerta turistica in Svizzera, cosa da respingere sotto il profilo dell’economia pubblica.

AR e SO ritengono che la normativa sulle attività a rischio non ha portato a una maggiore sicurezza.