Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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secondo il regolamento (UE) n. 167/201320, si deve integrare nell’OETV anche questo tipo di rimorchio. I rimorchi ad asse centrale già definiti nell’OETV sono un sottoinsieme di quelli a timone fisso, ma per i primi vigono prescrizioni specifiche. Di norma i rimorchi a timone rigido trasmettono un carico d’appoggio maggiore di quello consentito per i rimorchi ad asse centrale. A seguito di questo adeguamento, tale sottoinsieme è sostituito con il termine più generale di rimorchio a timone rigido in diversi articoli (dove non viene più commentato): si tratta degli articoli 12, 21, 183, 184, 195, 201 e dell’allegato 7 P-OETV nonché dell’articolo 67 P-ONC.

Con questa modifica si garantisce inoltre che tutti i rimorchi conformi con un’omologazione UE secondo il capitolo 13 MRA possano essere immatricolati senza restrizioni.

Lett. d: definizione di «rimorchio ad asse centrale»: si specifica che questo tipo rientra fra i rimorchi a timone rigido.

Lett. f: con l’abrogazione delle direttive d’esecuzione concernenti l’immatricolazione di veicoli cingolati e rimorchi a slitta21 viene meno la definizione dei rimorchi a slitta ivi contenuta (cfr. commenti agli art. 61 e 77 P-ONC al punto 2.3 nonché all’art. 72 P-OAC al punto 2.4), che viene pertanto ripresa nelle definizioni dei veicoli dell’OETV.

Cpv. 4: la classificazione dei timoni regolabili idraulicamente fra i timoni rigidi può essere utilizzata anche per i rimorchi ad asse centrale.

Art. 21 Classificazione dei rimorchi secondo il diritto UE

Come nel caso della classificazione dei trattori (cfr. commento all’art. 12), occorre introdurre qui anche le definizioni UE dei rimorchi agricoli e forestali della classe «R» per i rimorchi di trasporto e della classe «S» per i rimorchi di lavoro. Per maggiore comprensibilità l’articolo è riorganizzato dal punto di vista strutturale e riformulato dal punto di vista redazionale.

Il termine «rimorchi ad asse centrale» è sostituito con «rimorchi a timone rigido».

Per i rimorchi ad asse centrale e i rimorchi a timone rigido delle classi R e S l’UE introduce una definizione di «massa massima tecnicamente ammissibile» derogante rispetto a quella dei rimorchi della classe O (allegato XXII punto 2.3.2. regolamento delegato (UE) 2015/20822), in base alla quale il carico statico (o carico d’appoggio nella terminologia svizzera) non è più compreso nella massa totale. In futuro, le omologazioni, i certificati di conformità UE (CoC) e la targa apposta dal costruttore sui rimorchi dovranno riportare il peso massimo garantito dal costruttore e il carico d’appoggio come valori separati. Ciò si ripercuote anche sul «peso garantito» secondo l’articolo 7 capoverso 3 OETV, che si fonda su quello indicato dal costruttore, cosa di cui occorre tener conto nella fissazione del «peso totale» (art. 7 cpv. 4 OETV). Poiché nella licenza di circolazione svizzera viene iscritto il «peso totale», che include il carico d’appoggio trasmesso al veicolo trattore, ai fini del rilascio di tale documento vanno ora sommati la «massa massima tecnicamente ammissibile» e il «carico verticale sul punto di aggancio (S)».

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c (nuovo)

Lett. a: le prescrizioni UE concernenti l’omologazione di veicoli agricoli e forestali consentono il rilascio di omologazioni per rimorchi di lavoro (classe S), anche se questi dispongono di una capacità di carico limitata. Pur non essendo definita la configurazione, la capacità di carico non può superare i 2/3 del peso garantito e il materiale accolto temporaneamente in questo vano deve essere in relazione con il lavoro svolto, sia esso il risultato o il prodotto originario del processo lavorativo. I criteri di classificazione dell’OETV vanno adeguati alla formulazione del diritto europeo.

Poiché secondo le vigenti norme europee i rimorchi di lavoro agricoli e forestali possono avere in generale una larghezza pari al massimo a 3,0 m, non è necessario adeguare le disposizioni del diritto federale al riguardo, essendo i rimorchi di lavoro agricoli già oggi ammessi come veicoli speciali se non

20 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1.

21 Direttive del DFGP del 14 febbraio 1968 relative all’ammissione di veicoli cingolati e di slitte rimorchiate.

22 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione dell’8 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 042 del 17.2.2015, pag. 1, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.