Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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propri veicoli nuovi importati direttamente senza doverli presentare all’ufficio della circolazione stradale. Ci si può avvalere di questa agevolazione anche per i veicoli provvisti di approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera).
Cpv. 2: vengono qui enumerate le condizioni alle quali i veicoli sono considerati nuovi ai sensi del capoverso 1: sono tali i veicoli mai stati immatricolati (né in Svizzera né all’estero) o i veicoli con al massimo 2000 km e immatricolati all’estero non più di un anno prima. Per «immatricolazione» nell’OETV s’intende l’immatricolazione ordinaria (non provvisoria). Per i veicoli che all’estero non sono soggetti a immatricolazione (ad es. determinati rimorchi agricoli e forestali), la valutazione si fonda sulla data di messa in servizio, che va comprovata con documenti idonei. Lo stesso vale per i veicoli che non sono stati utilizzati su superfici di pubblico transito (ad es. rimorchi adibiti ad abitazione su aree di parcheggio).
Cpv. 3: se in sede di immatricolazione di veicoli privi di approvazione del tipo o di scheda tecnica dovessero sorgere dubbi quanto ai documenti forniti, alle autorità è espressamente concesso il diritto di chiedere la presentazione del veicolo in questione per verificarne i dati.
Cpv. 4: i veicoli nuovi privi di approvazione del tipo, scheda tecnica o certificato di conformità UE sono immatricolati dopo essere stati sottoposti a un controllo di funzionamento presso l’ufficio della circolazione stradale competente se il rispetto delle prescrizioni può essere provato sulla base di approvazioni, marchi o dichiarazioni di conformità. Lo stesso vale per i veicoli di persone che beneficiano di privilegi diplomatici o consolari. Le disposizioni del presente capoverso corrispondono all’articolo 30 capoverso 1 lettere c–f OETV (pre)vigente.
Cpv. 5: definizione del controllo di funzionamento (finora parte della frase introduttiva dell’art. 30 cpv. 1).
Cpv. 6: se un richiedente fa valere approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri come equivalenti a quelli prescritti in Svizzera, è tenuto a fornirne la prova (finora ultimo periodo dell’art. 30 cpv. 1 lett. d).
Cpv. 7: l’esame prima dell’immatricolazione di veicoli privi di approvazione del tipo, scheda tecnica svizzera od omologazione UE oppure di elementi di prova secondo il capoverso 4 viene effettuato, come finora, presso l’ufficio della circolazione stradale competente mediante verifica tecnica completa conformemente all’articolo 31 OETV vigente, durante la quale si controlla in particolare l’adempimento delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e il corretto funzionamento per l’uso inteso.
Art. 31 Esame di altri veicoli
Nel presente articolo è definito lo svolgimento dell’esame d’immatricolazione di veicoli non considerati nuovi (ossia di tutti i veicoli che non adempiono all’art. 30 cpv. 2 P-OETV).
Cpv. 1: su veicoli non considerati nuovi provvisti di un’approvazione del tipo o una scheda tecnica svizzera può essere eseguito presso l’ufficio della circolazione stradale un controllo di funzionamento invece di una verifica tecnica completa. Vengono sottoposti a tale controllo anche i veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi diplomatici o consolari.
Cpv. 2: definizione del controllo di funzionamento (finora parte della frase introduttiva dell’art. 30 cpv. 1).
Cpv. 3: nel caso di veicoli non considerati nuovi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, l’esame d’immatricolazione è eseguito presso l’ufficio della circolazione stradale competente mediante verifica tecnica completa.
Art. 31a (nuovo) Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del veicolo
Cpv. 1: se nei veicoli sono montati sistemi o parti che derogano dall’approvazione del tipo, si procede a un controllo di funzionamento se sono disponibili approvazioni, rapporti di perizia, marchi o dichiarazioni di conformità idonei. Nel caso di documenti rilasciati da Stati esteri occorre fornire la prova dell’equivalenza con quelli prescritti in Svizzera.
Cpv. 2: se sono montati sistemi o parti deroganti dall’approvazione del tipo che non soddisfano le condizioni del capoverso 1, si procede a una verifica tecnica completa.