Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 32 Collaudo in officina

Cpv. 1–3: la possibilità data ai Cantoni di delegare gli esami (compilazione del rapporto di perizia, controllo di funzionamento) è ora estesa (ad altri tipi di veicolo, quali autocarri e trattori) alla stessa condizione attualmente prevista, vale a dire la presenza di un’approvazione del tipo o una scheda tecnica svizzera. Come finora, spetta ai Cantoni determinare quali esami delegare a quali organizzazioni e quali condizioni queste devono soddisfare per poterli effettuare (gestione della qualità, formazione e perfezionamento, ecc.). Per i nuovi veicoli (ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 P-OETV), in caso di collaudo in officina non è prescritto alcun controllo di funzionamento (analogamente a quanto previsto per l’esame d’immatricolazione da parte dell’autorità competente conformemente all’art. 30 cpv. 1 P-OETV).

Art. 33 cpv. 1

L’ultimo periodo del capoverso vigente, secondo cui le autorità d’immatricolazione possono delegare i controlli periodici, è stralciato. La possibilità di delega è ora disciplinata nell’articolo 34a P-OETV e si applica non solo ai controlli periodici, ma anche a quelli straordinari.

Art. 34 cpv. 2 lett. h, 5, 5bise 6

Cpv. 2: nella versione italiana «dispositivo d'agganciamento» è sostituito con «gancio di traino».

Cpv 5 e 5bis: trattasi in questo caso di una modifica puramente formale e redazionale. Gli strumenti da utilizzare e la delega di esami a organi di controllo riconosciuti sono disciplinati nell’articolo 34b P-OETV.

Cpv. 6: nella versione italiana «perizie d'officina» è sostituito con «collaudi in officina» e «dispositivi d'agganciamento» con «ganci di traino».

Art. 34a (nuovo) Delega di esami successivi

I Cantoni potranno delegare non solo, come finora, il controllo periodico (art. 33), ma anche quello straordinario (art. 34). Come per la delega dell’esame prima dell’immatricolazione (art. 32), sono le autorità d’immatricolazione a decidere se e a chi delegare questa competenza.

Art. 34b (nuovo)

Cpv. 1: riprende il principio relativo al personale da impiegare negli esami, finora sancito nell’articolo 29 capoverso 2 al capitolo «Esame singolo prima dell’immatricolazione». Ristrutturandolo e trasponendolo nel presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione si applica anche ai controlli dei veicoli dopo l’immatricolazione (esami successivi). Un’eccezione a tale principio è introdotta per l’esame d’immatricolazione amministrativo previsto in attuazione della mozione Darbellay (13.3818) per i veicoli nuovi provvisti di CoC, approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera). Le autorità d’immatricolazione possono decidere autonomamente quale qualifica debba possedere il personale addetto all’esame d’immatricolazione amministrativo. Neanche le persone autorizzate dai Cantoni a eseguire il collaudo in officina sono obbligati (come finora) a possedere una formazione come esperti della circolazione. I Cantoni sono liberi di stabilire i requisiti concernenti la qualificazione di queste persone nel quadro della loro delega.

Cpv. 2: il principio relativo al reciproco riconoscimento dell’esame è tratto dal vigente articolo 105 OAC (attualmente in vigore, ma di cui è prevista l’abrogazione). Il riconoscimento si applicherà senza riserve sia agli esami d’immatricolazione sia ai controlli successivi.

Cpv. 3: trattasi in questo caso di una modifica formale e redazionale. Nel presente capoverso sono riunite le disposizioni dei (finora) vigenti articoli 31 capoverso 3 e 34 capoverso 5bis.

Cpv. 4: trattasi del testo del vigente articolo 30 capoverso 2. Ristrutturandolo e trasferendolo nel presente capoverso si chiarisce dal punto di vista giuridico che la disposizione (applicata già da tempo dagli uffici della circolazione stradale) sulle lingue riconosciute per i documenti si applica non solo agli esami d’immatricolazione ma anche ai controlli successivi (ad es. ai documenti da presentare in caso di modifica di un veicolo secondo l’art. 34 cpv. 2).