Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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superano i 3,50 m di larghezza (art. 27 cpv. 1 OETV). Non saranno tuttavia più necessarie giustificazioni speciali per il superamento della larghezza consentita di 2,55 m per i rimorchi di trasporto.

Lett. c: i rimorchi di trasporto di circhi e baracconisti godono già di un trattamento speciale a livello di diritto federale, in quanto sono esentati dalla tassa sul traffico pesante. Su domanda del titolare del veicolo possono essere designati nella licenza di circolazione come «veicoli da fiera» conformemente alle Istruzioni dell’Amministrazione federale delle dogane ai Cantoni sulla tassa sul traffico pesante. I gruppi d’interesse del settore hanno chiesto all’Ufficio federale delle strade (USTRA) che i rimorchi così designati in futuro siano equiparati ai rimorchi di lavoro, il che, specie per i rimorchi con peso totale superiore a 3,5 t, comporta intervalli più lunghi tra i controlli periodici obbligatori. Attualmente tale obbligo interessa, a livello nazionale, 359 rimorchi.

Poiché, conformemente all’articolo 3 della legge del 19 dicembre 199723 sul traffico pesante (LTTP), i rimorchi di lavoro non sono soggetti all’obbligo di versare la tassa in questione, in futuro sarebbero assoggettati all’obbligo di pagare il contrassegno stradale conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LUSN.

L’equiparazione ai rimorchi di lavoro si applica solo ai veicoli che trasportano esclusivamente materiale circense o fieristico. I veicoli di circhi e baracconisti non devono tuttavia poter approfittare retroattivamente della minore severità dei requisiti tecnici previsti per i rimorchi di lavoro. Per i rimorchi di baracconisti muniti di targhe bianche attualmente in circolazione si introduce pertanto nel quadro della presente revisione una disposizione transitoria che si applicherà fino all’entrata in vigore di prescrizioni più severe in materia di freni e che disciplinerà i requisiti concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei rimorchi di lavoro (art. 222p cpv. 1). La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata contemporaneamente alle modifiche dei requisiti concernenti i freni dei rimorchi di lavoro (cfr. commenti all’art. 201 e al n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 29 - 34b

Nel quadro dell’attuazione della mozione Darbellay (13.3818) è stato riformulato il capitolo sull’esame d’immatricolazione e modificato di conseguenza il capitolo sull’esame successivo. Sono state inoltre riunite in un nuovo capitolo 2a le disposizioni comuni concernenti gli esami d’immatricolazione e gli esami successivi. Le modifiche si applicheranno a partire dall’entrata in vigore ordinaria (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 29 Principio

Cpv. 1: adeguamenti redazionali del testo in vigore. La disposizione secondo cui i rimorchi sono controllati con veicoli trattori idonei è trasferita nell’articolo 34b capoverso 6 P-OETV. Il rimando all’ordinanza del 27 ottobre 197624 sull’ammissione alla circolazione (OAC) è soppresso; l’OAC si applica comunque.

Cpv. 2: l’esame d’immatricolazione per i ciclomotori non è disciplinato nell’OETV. Sono sufficienti gli articoli 90–96 OAC.

Cpv. 3: adeguamenti redazionali della disposizione vigente.

Cpv. 4: adeguamenti redazionali della disposizione del (finora) vigente capoverso 5.

N.B.: le disposizioni dei (finora) vigenti capoversi 2 e 4 sono spostate nell’articolo 34b P-OETV.

Art. 30 Esame di veicoli nuovi

Cpv. 1: nel presente capoverso si dà attuazione alla mozione Darbellay (13.3818). In futuro i veicoli nuovi che dispongono di un certificato di conformità UE (CoC) valido potranno essere immatricolati in via amministrativa senza controllo tecnico e senza identificazione presso un ufficio della circolazione stradale (il CoC è un documento con cui il costruttore attesta la conformità di un singolo veicolo al tipo omologato UE). Dietro presentazione dei documenti validi (CoC, rapporto di perizia o modulo 13.20 A, attestato di assicurazione), i detentori possono immatricolare presso la competente autorità cantonale i

23 RS 641.81

24 RS 741.51