Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 9 cpv. 5 (nuovo)

I «veicoli agricoli», cosi come definiti nella normativa svizzera, godono di diversi privilegi (in materia ad es. di patenti, obbligo di immatricolazione, tasse, ecc.), ma vedono il loro utilizzo limitato ai soli scopi agricoli. Per contro, l’UE stabilisce sì prescrizioni specifiche per i «veicoli agricoli e forestali», senza tuttavia entrare in aspetti legati al loro utilizzo. Per far sì che i veicoli concepiti a fini agricoli e forestali possano continuare a essere immatricolati come veicoli industriali ed essere quindi utilizzati anche a scopo non agricolo, occorre dunque poter derogare alla classificazione dei veicoli UE in base al diritto svizzero (cfr. punto 4.2 Rapporto con il diritto europeo).

Dal momento che in Svizzera i veicoli agricoli e forestali possono essere utilizzati solo a scopi agricoli e che la loro velocità massima, diversamente che nell’UE, non può superare i 40 km/h, occorre mantenere la definizione di questa categoria nell’OETV (i veicoli con velocità massima superiore a 40 km/h sono immatricolati come veicoli industriali). I veicoli agricoli sono oggi definiti nella parte terza dell’OETV (Esigenze tecniche; articoli 161 e 207), mentre i criteri di classificazione degli altri veicoli sono contenuti nella parte prima, per cui ai mezzi che corrispondono perfettamente alle norme europee la parte terza non si applica. Poiché i criteri di classificazione della parte prima si applicano invece a tutti i veicoli stradali, per consentire che anche i trattori e i rimorchi UE possano essere classificati come veicoli agricoli oggi è necessario ricorrere nella parte prima, sotto ai criteri di classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi, a un richiamo incrociato ai veicoli agricoli della parte terza. Questa struttura risulta tuttavia macchinosa.

In futuro, per maggiore semplicità e allo scopo di riunire tutte le definizioni in un’unica disposizione, anche i veicoli agricoli e forestali saranno inclusi nell’articolo 9 (Veicoli) nella parte prima dell’OETV, con conseguente semplificazione degli articoli 11, 161 e 207.

Art. 11 cpv. 4

Cfr. commenti all’articolo 9 capoverso 5.

Art. 12 Classificazione secondo il diritto UE

Ai fini dell’armonizzazione con le norme europee più avanzate, occorre recepire le diverse definizioni date a trattori e rimorchi (cfr. art. 20). Per maggiore comprensibilità l’articolo è quindi riorganizzato e riformulato.

Art. 13 cpv. 2 lett. d

Gli autoveicoli del servizio antincendio e della protezione civile saranno equiparati, indipendentemente dal loro equipaggiamento, agli autoveicoli di lavoro. Dato che le mansioni dei vigili del fuoco e della protezione civile richiedono sempre più spesso equipaggiamenti specifici per i vari tipi d’intervento, non di rado i loro veicoli fungono da vettori dei moduli necessari di volta in volta e non dispongono più di apparecchi fissi. Semplificandone i criteri di classificazione, si accresce la trasparenza e si favorisce un’esecuzione uniforme da parte delle autorità cantonali d’immatricolazione.

La classificazione di questi veicoli come macchine di lavoro invece che come veicoli adibiti al trasporto di cose come nel diritto vigente (con soli compiti di trasporto, quali i veicoli per il trasporto di squadre o gli autocarri a sovrastruttura intercambiabile) implica non solo scadenze più lunghe per i controlli periodici obbligatori, ma anche prescrizioni in materia di costruzione ed equipaggiamento (ad es. riguardo i sistemi di guida assistita) meno rigide. I veicoli in dotazione dei corpi in questione, tuttavia, si basano perlopiù su telai standard di autocarri o furgoni che soddisfano a priori le prescrizioni UE concernenti i veicoli stradali. Sia i veicoli dei pompieri sia i veicoli di lavoro della protezione civile sono esentati dalla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (art. 4 cpv. 1 lett. b LUSN19).

Art. 20 cpv. 3 lett. cbis, d e f nonché cpv. 4 (nuovo)

Lett. cbis: ai fini dell’armonizzazione con le norme europee più avanzate occorre recepire diverse definizioni di trattori e rimorchi a seconda della loro costruzione (cfr. anche art. 12). Poiché in futuro si dovranno poter immatricolare anche in Svizzera i «rimorchi a timone rigido» provvisti di omologazione

19 Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, RS 741.71.