Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
2. Commenti alle singole disposizioni
2.1. Modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ingresso
Non tutte le norme di delega per le quali l’OETV contiene già disposizioni d’esecuzione sono enumerate nell’ingresso. Per maggiore coerenza si completa dunque l’elenco.
Sostituzione di espressioni
Cpv. 1: la designazione svizzera di veicoli specificamente concepiti per l’agricoltura o un settore equiparato deve essere armonizzata con quelle in uso nell’UE. D’ora in avanti i veicoli agricoli dovranno pertanto essere denominati «veicoli agricoli e forestali», il che rende necessario adeguare diversi articoli dell’OETV e altre ordinanze inerenti al diritto della circolazione stradale.
Nel presente rapporto si utilizzerà dunque il termine «veicoli agricoli» con riferimento alla normativa vigente e si parlerà invece di «veicoli agricoli e forestali» con riferimento alle modifiche previste.
Cpv. 2: nella versione italiana si propone di uniformare il termine «odocronografo» sostituendolo, in tutte le occorrenze all’interno dell’ordinanza, con «tachigrafo».
Cpv. 3: nella versione italiana viene uniformata la traduzione del termine tedesco «Dauerbremse»: in tutta l’ordinanza, laddove compare ancora l’espressione «freni continui», questa viene sostituita con «rallentatore».
Cpv. 4: nella versione italiana il termine «attrezzi suppletivi» è sostituito, in tutta l’ordinanza, con «attrezzi accessori».
Cpv. 5: nella versione italiana, negli articoli 27 capoverso 2 lettere a e c, 28 lettere b e c nonché 110 capoverso 3 lettera b il termine «accessori» è sostituito con «attrezzi accessori».
Cpv. 6: nella versione italiana negli articoli 13 capoverso 1 e 2 lettera c, 22 capoverso 2 lettera d, 38 capoverso 3, 168 capoverso 2, 171 capoverso 3 e nell’allegato 8 il termine «apparecchi di lavoro» è sostituito, per motivi di uniformità, con «attrezzature di lavoro».
Cpv. 7: nella versione italiana negli articoli 13 capoverso 3 lettera b, 22 capoverso 3, 165 capoverso 4 e 171 capoverso 2 il termine «attrezzi di lavoro» è sostituito, per motivi di uniformità, con «attrezzature di lavoro».
Cpv. 8: nella versione italiana il termine «collegamento di sicurezza» è sostituito, per motivi di uniformità, in tutta l’ordinanza con «agganciamento di sicurezza».
Cpv. 9: nella versione italiana il termine «slitte a motore» è sostituito, in tutta l’ordinanza, con «motoslitte».
Art. 7 cpv. 1 lett. a e 2
Cpv. 1 lett. a: nella versione italiana il termine «dispositivo di agganciamento per rimorchi» è sostituito con «gancio di traino».
Cpv. 2: nella versione italiana l’espressione «carico del dispositivo d'appoggio e carico della sella d'appoggio» è sostituita con «carico d’appoggio o della sella».
Art. 8 cpv. 1 e 2
Cpv. 1: nella versione italiana vengono sostituite le seguenti espressioni: «carico del dispositivo d'appoggio» con «carico d’appoggio» e «dispositivo di attacco (dispositivo di agganciamento per rimorchi)» con «dispositivo di agganciamento (gancio di traino)».
Cpv. 2: nella versione italiana vengono sostituite le seguenti espressioni: «carico della sella d'appoggio» con «carico della sella» e «veicolo trattore a sella» con «trattore a sella».