Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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della direttiva 97/68/CE18 (fasi I-IV). Il campo d’applicazione è ora esteso ai motori di potenza inferiore a 19 kW e superiore a 560 kW, per cui in futuro vi rientreranno, oltre ai motori diesel, anche tutti i motori a combustione a benzina e a gas. Nel caso dei motori diesel di potenza compresa tra 19 e 560 kW l’inasprimento del valore limite del numero di particelle renderà inevitabile l’uso di sistemi antiparticolato, come pure l’introduzione di un elementare sistema di diagnostica a bordo (On-Board-Diagnosis, OBD) per la sorveglianza delle emissioni effettive durante l’uso. D’ora in avanti ricadranno nel campo d’applicazione di queste prescrizioni UE anche le motoslitte e determinati veicoli fuoristrada non primariamente previsti per il trasporto su strada (ad es. i cosiddetti quad).
Questi requisiti saranno recepiti simultaneamente e nella loro integralità anche in Svizzera, per cui in futuro saranno assoggettati alla fase V, che contempla valori limite analoghi a quelli previsti per gli autocarri dalle norme sui gas di scarico EURO VI, anche le motoslitte, i monoassi e i carri a mano provvisti di motore.
Le misure volte a proteggere l’uomo e l’ambiente dall’inquinamento acustico non sono previste solo a livello di prescrizioni sulle emissioni dei motori, ma anche ovunque sia possibile raggiungere, con mezzi appropriati, miglioramenti significativi per gli interessati. Per tutelare maggiormente la quiete notturna degli abitanti di strade spesso percorse da veicoli dotati di luci blu vengono pertanto introdotte prescrizioni specifiche sugli avvisatori a suoni alternati, così come chiesto anche dalla mozione Golay (17.3242; non ancora trattata dalla Camera). Si rinuncia tuttavia a nuove prescrizioni in materia di equipaggiamento. Se si prescrivesse ad esempio un regolatore di volume per gli avvisatori a suoni alternati su mezzi d’intervento nuovi, la misura diverrebbe efficace solo con la sostituzione del parco veicoli, ossia in tempi piuttosto lunghi; riequipaggiare veicoli del servizio antincendio, sanitario e della polizia già in circolazione sarebbe d’altra parte estremamente costoso. Una soluzione appropriata, dunque, si è rivelata essere l’adeguamento delle prescrizioni sull’uso degli avvisatori a suoni alternati contenute nell’articolo 16 capoverso 3 ONC, che saranno quindi integrate con elementi di comprovata efficacia oggi contenuti (unicamente) in un promemoria, fra cui un azionamento degli avvisatori diverso in caso di interventi urgenti diurni e notturni.
1.2.4. Classificazione secondo il tipo di veicolo
Mentre le prescrizioni tecniche concernenti la maggior parte dei veicoli stradali sono già ampiamente armonizzate con le norme europee, la classificazione come veicolo di lavoro (targa blu) o veicolo di trasporto (targa bianca) si basa su disposizioni del diritto svizzero. Il tipo di veicolo è determinante non solo per stabilire quali siano le prescrizioni tecniche applicabili, ma anche con quale frequenza i veicoli debbano essere controllati (cosiddetto esame successivo), quali categorie di patenti siano necessarie per guidarli, se e come vada versata la tassa sul traffico pesante e come vadano calcolate – in combinazione con le regolamentazioni cantonali – le imposte di circolazione.
I gruppi d’interesse legati ai corpi svizzeri dei pompieri professionisti e di milizia hanno manifestato all’Ufficio federale delle strade (USTRA) il desiderio che i veicoli del servizio antincendio siano tutti indistintamente immatricolati come veicoli di lavoro con targa blu, di modo che, indipendentemente dal fatto che siano destinati al trasporto di materiale o di persone o all’effettivo svolgimento di lavori, valga per tutti la stessa frequenza di controllo.
La frequenza dei controlli periodici è anche alla base della richiesta dell’organizzazione mantello delle associazioni circensi di equiparare ai rimorchi di lavoro i rimorchi di circhi e baracconisti, essendo il loro unico scopo quello di trasportare da un luogo all’altro le attrezzature mobili di queste attività. Del significato particolare dell’industria circense e fieristica, che da secoli percorre le strade del Paese portando cultura e intrattenimento vicino alle case del pubblico, si è del resto già tenuto conto a livello di diritto federale riducendo la tassa forfettaria sul traffico pesante: i veicoli a motore di queste imprese che trasportano esclusivamente materiale destinato alle loro attività o che trainano rimorchi non soggetti alla tassa pagano infatti un importo forfettario, mentre i rimorchi adibiti ad abitazione di espositori e artisti
per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.
18 Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1 (abrogata).