Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 53 cpv. 3 lett. h (nuovo)

Le prescrizioni UE concernenti l’omologazione di veicoli agricoli e forestali consentono di rilasciare omologazioni per silenziatori in quanto unità tecniche a sé stanti; l’espressione «dispositivi silenziatori di ricambio» è equivalente. La modifica proposta rappresenta dunque un adeguamento alle norme europee più avanzate.

Art. 58 cpv. 6 lett. e (nuovo) e f (nuovo) nonché cpv. 8

Cpv. 6: per gli pneumatici di veicoli agricoli e di veicoli prevalentemente utilizzati al di fuori di strade pavimentate non esistevano finora prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Le modifiche proposte, che entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza), consentono di adeguare i requisiti concernenti questi pneumatici alle norme europee più avanzate.

Cpv. 8: la direttiva 92/23/CEE26 è stata abrogata il 1° novembre 2017, per cui il rimando decade. Questa modifica riguarda anche l’articolo 59.

Art. 59 cpv. 2

Cfr. commenti all’articolo 58 capoverso 8.

Art. 62 cpv. 4

Trattasi in questo caso di una correzione terminologica. «Disco di velocità massima» non è una definizione standard; la designazione corretta è «contrassegno di velocità massima».

Art. 65 cpv. 2

Nella versione italiana «freni continui» è sostituito con «rallentatore» e «freni antibloccanti automatici» con «dispositivo antibloccaggio automatico (ABS)».

Art. 66 cpv. 4

Nella versione italiana «dispositivi per agganciare i rimorchi» è sostituito con «ganci di traino».

Art. 71a cpv. 6 (nuovo)

I deflettori per l’aria e la pioggia riducono i depositi di sporcizia sui finestrini laterali e consentono di aprirli con facilità senza far entrare fastidiose correnti d’aria nell’abitacolo. Va dunque presa in considerazione la possibilità di montare deflettori paravento conformi a una dichiarazione d’idoneità. In Germania, le prescrizioni nazionali concernenti la costruzione e l’equipaggiamento ammettono tale fattispecie in base a una cosiddetta «Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)».

Art. 78 cpv. 3

In virtù delle modifiche previste agli articoli 109 e 164 (cfr. commenti) va collocata una luce gialla di pericolo anche su attrezzi accessori montati temporaneamente che sporgono molto sul davanti. Anche se l’attrezzo da lavoro è posto nel campo visivo diretto del conducente, la luce di pericolo non deve abbagliare e deve illuminare solo sui lati e davanti. La nuova formulazione consente dunque di montare sugli attrezzi accessori luci che non lampeggino posteriormente.

Art. 80 rubrica e cpv. 4

Nella rubrica viene integrato «impianti di radiocomunicazione».

Cpv. 4: aggiornamento del rimando all’ordinanza del 25 novembre 201527 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) e sostituzione dell’espressione «equipaggiamenti di veicoli controllati via radio» con «equipaggiamenti di veicoli che utilizzano applicazioni di radiocomunicazione». Con questa precisazione si chiarisce che vengono qui intesi tutti gli equipaggiamenti che utilizzano applicazioni radio.

26Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro

rimorchi nonché al loro montaggio, GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95 (abrogata).

27 RS 784.101.2