Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 91 cpv. 1

Nella versione italiana «dispositivi per agganciare rimorchi» è sostituito con «ganci di traino» e «agganciamenti a sella» con «ralle».

Art. 93 cpv. 2

I rimorchi dotati di cassone per il trasporto di cavalli che sono omologati nell’UE talvolta hanno nella parte posteriore porte (o rampe alzate) alte solo 1,20 m. Per non creare ostacoli commerciali di natura tecnica occorre quindi integrare nell’articolo 93 capoverso 2 OETV la frase «Per il trasporto di cavalli è sufficiente un’altezza della porta nella parte posteriore di 1,20 m». Conformemente all’articolo 160 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 200828 sulla protezione degli animali (OPAn), i cavalli devono essere legati durante il trasporto.

Art. 99 cpv. 1, 2 lett. d (nuovo) nonché 4 e 5

Poiché le disposizioni che seguono non rientrano nel «Capitolo 2: Dispositivo di propulsione, gas di scarico e trasmissione», prima dell’articolo 99 è stato introdotto il nuovo titolo «Capitolo 2a: Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi e apparecchi per la registrazione dei dati».

Cpv. 1 e 2: l’UE esige che i trattori aventi velocità massima per costruzione superiore a 60 km/h siano dotati di un dispositivo di limitazione della velocità come gli autocarri. Tale obbligo vigerà quindi anche in Svizzera per le classi di trattori T e C. Per i trattori che non superano i 60 km/h continueranno invece ad applicarsi le disposizioni relative al regolatore della velocità secondo l’articolo 48 OETV (eccezioni nel nuovo cpv. 2 lett. d).

Cpv. 4: il rimando alle prescrizioni concernenti il collaudo e l’esame successivo dei dispositivi di limitazione della velocità è stato adeguato al nuovo articolo 99a.

Cpv. 5: le disposizioni relative all’esame successivo e alla riparazione dei dispositivi di limitazione della velocità e dei tachigrafi sono oggi riunite nei capoversi comuni dell’articolo 101, che negli scorsi anni sono stati di volta in volta aggiornati ai requisiti vigenti e che contengono anche prescrizioni relative allo stato degli apparecchi e delle installazioni. Per maggiore chiarezza, queste disposizioni vengono suddivise. Le prescrizioni che non riguardano direttamente lavori eseguiti su dispositivi di limitazione della velocità sono quindi trasferite nel nuovo articolo 99 capoverso 5.

Nel quadro dell’introduzione del «tachigrafo intelligente» (cfr. commenti all’art. 101) le istruzioni del DATEC concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di tachigrafi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità29 vengono abrogate, fatto salvo un esiguo numero di disposizioni, trasferite nell’OETV. Venendo in questo modo a cadere l’obbligo di redigere un rapporto di perizia, la data dell’ultima calibrazione va registrata sulla targhetta di montaggio.

Art. 99a (nuovo) Collaudo, esame successivo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità

Le prescrizioni concernenti il collaudo, il controllo successivo e la riparazione di dispositivi di limitazione della velocità vengono trasferite nell’articolo 99a (cfr. commenti all’art. 99 cpv. 5).

Art. 100 cpv. 1 lett. a e b, 1bis–1quater(nuovi) e 2

Per controllare il rispetto delle prescrizioni in materia di orari di lavoro e di riposo vengono attualmente impiegati tachigrafi sia analogici che digitali, i cui requisiti tecnici si fondano sulla pertinente normativa dell’Unione europea30. Nel frattempo l’UE ha elaborato norme più avanzate in materia di tachigrafi, ora emanate nel quadro del regolamento (UE) n. 165/201431. Oltre a quelli analogici e digitali già in uso, è

28 RS 455.1

29 Istruzioni del DATEC del 2 agosto 2006 concernenti l'installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2006-08-02_717_i.pdf).

30 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8 (abrogato).

31 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del