Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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introdotta una nuova generazione di cronotachigrafi digitali detti «intelligenti». Questi apparecchi dispongono tra l’altro di un collegamento a un sistema di navigazione satellitare globale, di un’interfaccia con sistemi di trasporto intelligenti e consentono mediante comunicazione remota la trasmissione di dati per controlli mirati su strada. Nell’OETV vengono al contempo separate e strutturate in maniera più chiara le prescrizioni in materia di equipaggiamento e le definizioni delle diverse generazioni di tachigrafo [cfr. anche rapporto esplicativo «Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE) n. 165/2014 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)»].
Art. 101 Collaudo, esame successivo e riparazione di tachigrafi
Le prescrizioni concernenti l’esame successivo e la riparazione di dispositivi di limitazione della velocità e di tachigrafi vengono scisse (cfr. commenti agli art. 99 e 99a). Le prescrizioni concernenti il collaudo, l’esame successivo e la riparazione di tachigrafi che permangono nell’articolo 101 sono integrate con le regolamentazioni di provata efficacia tratte dal diritto dispositivo, in particolare dalle istruzioni del DATEC del 2 agosto 2006, che diventano così obsolete [cfr. anche rapporto esplicativo «Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE) n. 165/201432 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)»].
Art. 104a cpv. 5 lett. b
Aggiornamento del rimando fra parentesi a seguito della nuova strutturazione dell’articolo 12.
Art. 105 cpv. 3
Il divieto di riparare il parabrezza non è più pertinente e va quindi abrogato. Esistono oggi procedimenti che consentono di riparare in modo professionale i parabrezza in vetro composto, rimettendoli praticamente in pristino stato (ad es. in caso di danni da sassi). Chi ripara un parabrezza deve garantire che il vetro riparato offra una visuale chiara e non deformante (art. 71a cpv. 4 OETV) e che sia in grado di resistere alle forze risultanti dall’uso del veicolo (art. 66 cpv. 1 OETV).
Art. 106 cpv. 5
L’UE vincola le prescrizioni concernenti le cinture di sicurezza nei trattori alla presenza di una struttura protettiva antiribaltamento, ma non alla velocità massima per costruzione. I trattori con peso a vuoto fino a 600 kg e quelli con carreggiata dell’asse posteriore fino a 1,15 m non devono disporre, secondo le norme UE, di una protezione antiribaltamento e quindi di cinture di sicurezza. Per evitare che per i costruttori svizzeri vigano prescrizioni più severe rispetto a quelle europee, l’obbligo di equipaggiamento con cinture di sicurezza legato alla velocità è dunque abolito.
Questa modifica riguarda ad esempio i trattori simili a quad o a buggy, la cui velocità massima consentita dalle norme della circolazione stradale è di 60 km/h (art. 5 cpv. 1 lett. b ONC) e che, conformemente all’articolo 117 capoverso 2 OETV, devono recare il contrassegno indicante tale velocità e non possono circolare su autostrade e semiautostrade. La modifica non riguarda invece i trattori agricoli, i quali non sono affatto soggetti all’obbligo della cintura di sicurezza, avendo una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.
Finora i quad e i buggy (anche detti ATV da «all-terrain vehicles» e UTV da «utility vehicles») erano considerati nell’UE veicoli della «categoria L», ossia la categoria che raggruppava tutte le tipologie di veicoli affini ai ciclomotori, designati e immatricolati in Svizzera come «quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore». Con l’allineamento alle prescrizioni estese dell’UE in merito all’omologazione per i veicoli agricoli e forestali, i quad possono ora essere considerati anche trattori e, come per tutti i trattori, né il conducente né i passeggeri sono tenuti a indossare il casco. Tale possibilità è lasciata così alla responsabilità individuale del conducente, sebbene questi tipi di trattori, analogamente ai motoveicoli, si guidino stando «a cavalcioni» e non dispongano di cinture di sicurezza. Nella LCStr manca tuttavia un’apposita norma di delega per l’introduzione nell’ONC dell’obbligo di indossare il casco per i conducenti di trattori: l’articolo 57 capoverso 5 LCStr autorizza infatti
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.
32 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1. in merito all’art. 100 cpv. 1 lett. a e b, 1bis –1quater (nuovi) e 2