Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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agli importatori un adeguato periodo di tempo per la messa a norma, la disposizione sarà introdotta solo quando diventerà obbligatoria la serie d’emendamento 06 del regolamento UNECE n. 107. Con disposizione transitoria viene fissata come data unica per la messa a norma di tutte le classi di autobus rientranti nel campo d’applicazione del regolamento il 1° settembre 2021 (art. 222p cpv. 5).

Art. 124 rubrica

Con l’abrogazione del capoverso 2 (in vigore dal 15 gennaio 2017) la rubrica non è più pertinente e, poiché sotto la «Sezione 3: Trattori a sella» rimane solo un articolo, può essere stralciata.

Art. 127 cpv. 4 e 5 lett. d (nuovo)

Cpv. 4: i moderni sistemi di frenatura ad aria compressa per rimorchi conformi al regolamento UNECE

n. 1334 e al regolamento delegato (UE) 2015/6835 presuppongono che sul veicolo trattore non vi siano solo condotte d’alimentazione per l’aria compressa, ma anche condotte elettriche per la trasmissione di dati. Il requisito della «compatibilità» va dunque a includere implicitamente queste connessioni elettriche.

Cpv. 5: il requisito concernente il colore dei raccordi dei freni ad aria compressa svizzeri fa attualmente parte dei requisiti fondamentali del sistema di frenatura. Trasferendolo fra quelli specifici concernenti la costruzione dei freni ad aria compressa, si migliora la comprensibilità dell’articolo.

Art. 129 cpv. 1

Le nuove prescrizioni in materia di freni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/6836 ai fini dell’omologazione dei trattori sono largamente equivalenti, in fatto di efficacia e standard di sicurezza, alle vigenti prescrizioni dell’OETV in materia di freni per gli autoveicoli di lavoro. Dal momento che, se provvisti di determinate carrozzerie (ad es. apparecchio antincendio o gru), i trattori europei sono considerati in Svizzera autoveicoli di lavoro, le norme concernenti questi ultimi vanno armonizzate in maniera puntuale con quelle europee per i veicoli agricoli e forestali. Il peso che determina la presenza di una rallentatore va pertanto adeguato a quello europeo e portato da 8,00 t a 12,00 t. Allo stesso tempo si deve far riferimento non più al peso totale, bensì al peso garantito, evitando così che il peso determinante possa essere modificato al di sotto di questa soglia (art. 9 cpv. 3bisLCStr) per eludere l’obbligo di equipaggiamento. Si tratta di un adeguamento alle norme europee più avanzate.

La prescrizione secondo cui il rallentatore non è necessario quando la velocità massima per costruzione non supera 45 km/h (art. 118 lett. c OETV, ultimo periodo) rimane tuttavia invariata, punto su cui l’UE è leggermente più severa, prescrivendo come limite 40 km/h.

Art. 131 cpv. 4

Contrariamente ai trattori agricoli, che trasportano attrezzature di lavoro solo provvisoriamente (cfr. commenti all’art. 164), nel caso degli autoveicoli di lavoro l’ingombro anteriore e la limitazione della visuale laterale che ne consegue sono permanenti. È dunque opportuno introdurre una disposizione che menzioni esplicitamente la dimensione massima della sporgenza anteriore. L’aumento a 4,00 m della distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di guida (finora 3,50 m) è giustificato dall’estensione dei requisiti proposti in materia di specchi retrovisori laterali e dalla possibilità di utilizzare in alternativa sistemi di retrovisione a telecamera e monitor (art. 112). La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

34 Regolamento UNECE n. 13, del 1° giugno 1970, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle classi M, N e O per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 11, complemento 13, in vigore dall’8 ottobre 2015 (Add.12 Rev.8 Emend.3).

35 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 017 del 23.1.2015, pag. 1, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1788, GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.

36 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 127 cpv. 4.