Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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espressamente il Consiglio federale a prescrivere il casco di protezione su motoleggere e su quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, ma non sui trattori.

Art. 109 cpv. 6 (nuovo)

L’obbligo di equipaggiare con luci gialle di pericolo gli attrezzi accessori montati temporaneamente è spiegato nell’articolo 164. Il rimando nella norma della circolazione sull’uso di queste luci di cui all’articolo 29 capoverso 1 P-ONC è integrato in conseguenza di questa prescrizione.

Art. 112 cpv. 5 e 6 (nuovo)

Cpv. 5: per migliorare la visione laterale di autoveicoli con attrezzi accessori che sporgono anteriormente per oltre 3 m, dal 1° luglio 2008 è obbligatoria la presenza di specchi retrovisori laterali. Il Servizio per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (SPIA) ha analizzato, nel quadro di uno studio, i requisiti che devono soddisfare i sistemi volti a migliorare la visione laterale. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che gli specchi – a seconda della forma e del tipo di collocazione – non assicurano il necessario angolo d’osservazione (specchi piatti, montaggio in verticale). Questo requisito va dunque precisato. Per non dover sostituire specchi convessi idonei già montati su attrezzi accessori, in questi casi è sufficiente correggerne la collocazione (disposizione transitoria nell’art. 222p cpv. 2).

Cpv. 6: dato che, come esposto nei commenti all’articolo 164 P-OETV, gli attrezzi accessori agricoli montati provvisoriamente in futuro potranno sporgere più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida, si è vagliato, quale misura suppletoria alla limitazione della visione diretta, il potenziale dei sistemi di retrovisione a telecamera e monitor. I requisiti funzionali di questi sistemi tratti dallo studio della SPIA sono esposti nel nuovo allegato 3 P-OETV. La verifica dei sistemi dovrà essere eseguita dagli organi di controllo enumerati nell’allegato 2 P-OATV o riconosciuti dall’USTRA in base all’articolo 17 capoverso 2 OATV secondo uno schema uniforme.

L’installazione di sistemi di retrovisione a telecamera e monitor come alternativa agli specchi sarà ammessa a partire da una distanza dal centro del dispositivo all’estremità anteriore del veicolo compresa tra 3,00 e 4,00 m, mentre sarà prescritta oltre i 4,00 m. Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto di ordinanza).

Art. 118a cpv. 1

I trattori agricoli con velocità massima superiore a 30 km/h ma inferiore a 40 km/h devono essere conformi alle prescrizioni europee. Diversi rimandi alle agevolazioni presenti nell’OETV vanno quindi abrogati, poiché nelle norme europee esistono già agevolazioni equivalenti o non sono previsti requisiti in materia. Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 119 lett. t (nuovo)

I sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia sono oggi ammessi solo in presenza di posti in piedi e questi, a loro volta, solo su mezzi di trasporto pubblici. Altre agevolazioni riguardanti la protezione degli occupanti sono vincolate alla limitazione della velocità massima, tant’è vero che già oggi i veicoli che non viaggiano a più di 30 km/h non sono obbligati ad avere, ad esempio, schienale del sedile del conducente, cinture di sicurezza e poggiatesta. Siccome la presenza di sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia influisce in misura determinante sul livello di sicurezza in questi veicoli, in futuro saranno consentiti su mezzi con velocità fino a 30 km/h anche se non autorizzati ad avere posti in piedi.

Art. 123 cpv. 5

Le prescrizioni internazionali sull’equipaggiamento e l’abitacolo degli autobus e i requisiti dei sistemi di estinzione del fuoco sono contenuti nel regolamento UNECE n. 10733, con il quale gli autobus devono pertanto essere conformi per quanto riguarda la protezione antincendio. Per concedere ai costruttori e

33 Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 07, in vigore dall’8 ottobre 2016 (Add.106 Rev.6 Emend.5)