Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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Art. 134 cpv. 1
In base al diritto europeo, i rimorchi agricoli muniti di testina di aggancio possono trasmettere al veicolo trattore fino a 4,00 t di carico d’appoggio (art. 184 OETV), che è da intendersi come carico utile. Ciò vale anche per l’immatricolazione di rimorchi con targhe bianche progettati per essere utilizzati in agricoltura (immatricolazione industriale). Se il veicolo trainante è un trattore industriale provvisto di una superficie di carico, il suo carico utile è oggi limitato a 3,00 t: questo non permette di sfruttare appieno il carico d’appoggio di 4,00 t e di conseguenza la capacità di trasporto del rimorchio. Poiché lo scopo della prescrizione non è quello di limitare il carico d’appoggio, il carico utile ammesso deve essere innalzato a 4,00 t. Ai partecipanti alla consultazione viene tuttavia anche chiesto se in futuro si voglia rinunciare completamente a una limitazione del carico utile per i trattori industriali, dando così seguito a una richiesta dei produttori elvetici di tali veicoli nonché alle esigenze del mercato. Una tale modifica comporterebbe tuttavia uno svantaggio per il settore degli autocarri, essendo i trattori industriali soggetti a requisiti meno severi.
Art. 161 Velocità massima, classificazione
Cpv. 1: le prescrizioni svizzere concernenti i veicoli agricoli sono state semplificate e i criteri di classificazione sono ora riassunti nell’articolo 9 (cfr. commento all’art. 9).
Secondo la norma vigente, viaggiando alla potenza nominale con il rapporto di trasmissione più piccolo la velocità massima dei veicoli agricoli non deve superare 6 km/h. Scopo della prescrizione è far sì che un veicolo impiegato in un’azienda agricola possa sviluppare sufficienti potenze di traino e/o circolare al di fuori di strade pavimentate. Non sempre però gli apparecchi utilizzati nelle aziende agricole devono essere adatti all’uso fuoristrada (ad es. macchine miscelatrici, carrelli elevatori, caricatori telescopici). Lo sviluppo di sistemi di alimentazione moderni porta inoltre a concetti di combinazioni motore/trasmissione (ad es. motori elettrici a trasmissione fissa) che non sono in grado di soddisfare tale criterio. Per tener conto delle mutate caratteristiche dei veicoli e dei nuovi requisiti concernenti i veicoli agricoli e forestali va dunque usata una terminologia neutra dal punto di vista tecnologico o – come proposto – abrogata la disposizione.
Cpv. 2 - 4: ulteriori modifiche sono dettate dall’armonizzazione con le norme europee più avanzate e dal recepimento completo nell’OETV delle classi di trattori UE. Essendo la tolleranza di misurazione parte integrante delle prescrizioni europee, per i trattori con velocità massima di 40 km/h che adempiono interamente a queste prescrizioni, non è necessario precisarla nell’OETV. La direttiva quadro abrogata è inoltre sostituita dal regolamento quadro in vigore dal 1° gennaio 2016.
Cpv. 5 e 6: i capoversi 5 (finora 4) e 6 (finora 2) sono recepiti senza variazioni salvo che per la nuova designazione dei trattori (agricoli e forestali).
I veicoli combinati non vengono ripresi dalla versione dell’OETV attualmente vigente, non avendo oggi più alcun significato. La possibilità di modificare il genere di veicolo permane nell’articolo 11 capoverso 3 OETV (in combinato disposto con l’iscrizione n. 166 nella licenza di circolazione), per cui la definizione viene abrogata.
Art. 163 Freni
Per integrarvi le numerose modifiche e renderlo più comprensibile, l’articolo viene riformulato.
Cpv. 1: trattasi in questo caso di un adeguamento alle norme europee più avanzate. L’attuale rimando alla direttiva 76/432/CEE37 va aggiornato. Poiché tuttavia, conformemente all’articolo 3a capoverso 1 OETV, le prescrizioni internazionali vanno applicate nella versione più aggiornata riportata nell’allegato 2, ai nuovi trattori importati o fabbricati in Svizzera si applicheranno automaticamente le nuove e più severe prescrizioni europee già a partire dal 1° gennaio 2018.
Cpv. 2: ripreso dalla versione vigente.
37 Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1 (abrogata).