Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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Cpv. 3: testo trasferito dal capoverso 4 della versione vigente e adattato. Per i trattori aventi una velocità massima di 30 km/h senza freni di rimorchio, il carico rimorchiato massimo autorizzato sarà di 8,00 t (oggi 6,00 t). I valori vengono in questo modo ravvicinati a quelli europei per i rimorchi con freni a inerzia (cfr. commenti all’articolo 208). Si armonizza con le norme europee anche il carico rimorchiato di rimorchi non frenati in ossequio alle prescrizioni europee di cui al capoverso 1, che lo fissano al massimo a 3,50 t. Le autorità d’immatricolazione iscriveranno i valori autorizzati come carico rimorchiato differenziato nella licenza di circolazione.
Cpv. 4: nell’UE, dal 2021, ai costruttori sarà proibito equipaggiare di fabbrica i trattori con un raccordo del freno a una condotta di tipo idraulico, che fino ad allora resterà tuttavia ammesso purché insieme ad almeno un raccordo a doppia condotta di tipo idraulico o pneumatico. In Svizzera il raccordo resta invece autorizzato senza limitazioni di tempo come equipaggiamento complementare se sul trattore è già montato un sistema a doppia condotta omologato nell’UE. Questo significa che i freni a una condotta saranno ancora ammessi sui trattori, non più quale unico sistema di frenatura del rimorchio come oggi, bensì come sistema ausiliario. In questo modo si può garantire la presenza anche in futuro di veicoli trattori idonei e compatibili, in grado di azionare i rimorchi attuali.
Cpv. 5: le regolazioni della pressione (banda frenante) in vigore dal 1° febbraio 1994 per il sistema di frenatura a una condotta svizzero e per quello a doppia condotta europeo hanno campi di tolleranza che coincidono solo in piccola parte, ma la forma dei raccordi è identica. In caso di forti differenze di regolazione della pressione, agganciare un rimorchio con un sistema di frenatura a una condotta a un raccordo a doppia condotta può portare a un pericoloso quasi-stallo dei freni del rimorchio. I comandi dei freni omologati UE che rientrano nella banda frenante svizzera (sovrapposizione dei campi di tolleranza) e quelli che riconoscono di essere collegati solo a una condotta e adeguano automaticamente la pressione alla banda frenante svizzera sono in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza di un raccordo separato. Devono dunque essere enumerati come possibilità di equipaggiamento alternativa.
Il freno di rimorchio pneumatico secondo il sistema svizzero – a caduta di pressione nella condotta di comando – è tecnicamente superato e trova ormai scarso impiego (cpv. 6 attuale). Per ridurre il numero di sistemi diversi e migliorare l’interscambiabilità di veicoli trattori e rimorchi, questo sistema di frenatura non verrà quindi più utilizzato sui veicoli nuovi.
Art. 164 cpv. 1 e 3 lett. c
Cpv. 1: i nuovi trattori potenti presentano già, anche senza attrezzi accessori, una grande distanza tra il centro del dispositivo di guida e l’estremità anteriore del veicolo. Poiché il conducente è seduto in posizione molto arretrata, la visione laterale all’imbocco di strade trasversali rispetto al senso di marcia è limitata. Le attrezzature di lavoro agricole installate abitualmente sul davanti dei veicoli (ad es. falciatrici o vangatrici) superano sempre più spesso la sporgenza massima ammessa di 4,00 m. Gli spostamenti su strada di questi veicoli, oggi non ammessi in questa forma, vanno perciò resi legali con idonee misure accompagnatorie e abolendo le limitazioni di sporgenza.
Una di queste misure consiste nell’installazione di efficaci sistemi di retrovisione a telecamera e monitor (cfr. commenti all’art. 112). Sugli attrezzi accessori va inoltre disposta una luce di pericolo gialla ben visibile dai lati e dal davanti per segnalare la particolarità di questi veicoli. La luce di pericolo va tuttavia accesa solo quando la situazione del traffico lo richiede, come ad esempio prima degli incroci e su curve strette a destra (art. 29 cpv. 1 LCStr). A titolo integrativo valgono comunque anche le disposizioni già vigenti sull’applicazione di eventuali demarcazioni.
Benché l’ordinanza non limiti più quantificandola la distanza dal centro del dispositivo di guida all’estremità del veicolo degli attrezzi accessori agricoli, vi sono alcuni fattori tecnici aventi di fatto un effetto limitante. Ad esempio, le forze d’appoggio esercitate dagli attrezzi che sporgono molto sul davanti non possono essere più grandi di quanto permettano le capacità di trazione dell’asse anteriore, degli pneumatici e della struttura esterna del trattore. Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).
Cpv. 3 lett. c: nel testo francese il termine «organe de contrôle» è sostituito con «organe d’expertise», essendo questo utilizzato nell’intera versione francese dell’ordinanza come traduzione del termine tedesco «Prüfstelle» (in italiano «organo di controllo»).