Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 166 (abrogato)

Sotto la rubrica «Altre esigenze» sono contemplate diverse prescrizioni già disciplinate in altri articoli dell’OETV (il cpv. 1 nell’art. 112 cpv. 1; il cpv. 5 nell’art. 117 cpv. 1; il cpv. 7 nell’art. 114 cpv. 1). Le agevolazioni legate alla velocità massima si applicano anche ai trattori (cpv. 6), poiché contemplate sotto il titolo secondo (Autoveicoli). Inoltre il rimando all’articolo 58 capoverso 5 ONC contenuto nel capoverso 3 non è necessario, dato che questa disposizione si applica anche senza menzione nell’OETV.

Con l’abrogazione del capoverso 4 si applica, riguardo alle esigenze concernenti i dispositivi di agganciamento, l’articolo 91 OETV, il quale prevede già che questi dispositivi corrispondano alle norme internazionali armonizzate. L’articolo 119 lettera r OETV relativo all’obbligo del contrassegno resta applicabile anche a seguito della modifica proposta. Nel regolamento delegato (UE) 2015/20838, il diritto europeo ora prevede la possibilità di agganciare direttamente all’attacco a tre punti mediante speciali prese determinati rimorchi con velocità massima per costruzione fino a 40 km/h, per cui in virtù del rimando al diritto europeo di cui all’articolo 91 questa prescrizione si applica anche in Svizzera.

La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 168 cpv. 3

Secondo la prescrizione oggi in vigore, nei monoassi che possono raggiungere una velocità massima superiore a 15 km/h, il rapporto di trasmissione deve essere modificabile, allo scopo, già sancito nell’articolo 54 OETV, di permettere una marcia lenta e una partenza senza strappi. Essendo le prescrizioni sull’efficacia di cui all’articolo 54 sufficienti, quelle riguardanti la costruzione oggi contenute nell’articolo 168 capoverso 3 (almeno un cambio a due velocità o un cambio progressivo) risultano superflue e vengono dunque stralciate, per non svantaggiare ordini di trazione alternativi (ad es. elettrica) con cambio fisso.

Art. 178 cpv. 5

I ciclomotori con pedalata assistita elettrica a velocità comprese tra 30 km/h e 45 km/h (comunemente dette e-bike veloci) devono oggi soddisfare i requisiti concernenti i freni applicabili alle motoleggere con velocità massima di 45 km/h (art. 179 cpv. 6 vigente). Esigere per le e-bike freni migliori rispetto a quelli degli altri ciclomotori è dunque giustificato, visto che a questi ultimi si applicano unicamente le prescrizioni in materia di freni concernenti i velocipedi. La procedura di controllo dei freni delle motoleggere è tuttavia dispendiosa. I test possono essere eseguiti solo da un organo di controllo appositamente attrezzato, con i conseguenti costi. Nel caso di veicoli singoli importati direttamente per uso proprio, spesso sprovvisti di simili omologazioni, questo rappresenta un ostacolo all’immatricolazione. Tale procedura appare sproporzionata anche in caso di trasformazione di una bicicletta in e-bike con pedalata assistita superiore a 30 km/h o di costruzione di prototipi di veicoli analoghi.

In futuro, alle e-bike veloci si potrà pertanto applicare la stessa procedura di controllo dei freni, di facile esecuzione, utilizzata per gli altri ciclomotori (procedura di controllo di cui al n. 3 dell’all. 7; cfr. anche in proposito la proposta di abrogazione dell’art. 179 cpv. 6). Continueranno tuttavia ad applicarsi valori di decelerazione minima analoghi a quelli delle motoleggere con uguale velocità (nuovo n. 316 dell’all. 7; cfr. relativa proposta di modifica più avanti nel documento). I controlli dei freni eseguiti in modo perfettamente conforme ai requisiti concernenti le motoleggere continueranno ovviamente a essere riconosciuti (secondo periodo del cpv. 5 P-OETV).

Art. 179 cpv. 6 (abrogato)

L’efficacia e la procedura di controllo dei freni di ciclomotori con pedalata assistita anche oltre 30 km/h vengono disciplinate nell’articolo 178 capoverso 5 e nell’allegato 7 n. 316. Cfr. in proposito i commenti alla modifica dell’articolo 178 capoverso 5.

38 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 21.