Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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fuoristrada, ricevono l’energia motrice dal veicolo trattore (attraverso ad es. una presa di potenza). Nel caso degli autoveicoli è ammesso un carico per asse fino a 11,5 t; secondo il diritto svizzero queste prescrizioni non sono tuttavia applicabili ai rimorchi. L’innalzamento del carico per asse proposto si applica dunque solo ai rimorchi previsti in particolare per l’impiego fuoristrada e quindi – come nella normativa UE – ai veicoli agricoli e forestali (classi R e S).
Cfr. commenti all’articolo 183 capoverso 2 OETV al punto 2.1.
Cpv. 4: per i veicoli e le combinazioni di veicoli che possono viaggiare a più di 40 km/h, un quarto del peso effettivo (peso del veicolo compreso il carico), definito anche come «peso minimo d’aderenza», deve poggiare sugli assi motori. Per i veicoli più lenti non esistono requisiti minimi espliciti. Tuttavia, i veicoli che possono trainare rimorchi devono circolare in modo sicuro anche in salita. Poiché questa prescrizione tecnica si applica anche ai veicoli agricoli e ad altri veicoli che non possono viaggiare a più di 40 km/h, anche in questi casi una parte determinante del peso dell’intera combinazione deve poggiare sul veicolo trattore. Misurazioni sperimentali su pendenze del 15 per cento (compiute dal centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica Agroscope) hanno mostrato che per i trattori questa percentuale deve essere almeno pari al 22 per cento; il che significa che se il peso totale del convoglio è di 40 t, il trattore con il carico d’appoggio del primo rimorchio deve pesare almeno 8 800 kg.
In seguito all’aumento della velocità massima (da 30 a 40 km/h nel 1998) e del peso totale (da 28 a 40 t nel 2005) consentiti e ai costanti mutamenti strutturali, i trasporti con veicoli agricoli sono cresciuti. Specialmente per i trattori con due rimorchi, la tenuta di strada e la stabilità di guida rivestono grande importanza e i rapporti di peso tra veicolo trattore e rimorchi ne sono criteri fondamentali. Mentre però il peso d’aderenza può essere determinato in modo facile e affidabile su una pesa, durante i controlli su strada la polizia dispone raramente di rampe idonee a eseguire prove in marcia.
L’introduzione di un peso minimo d’aderenza per le combinazioni di veicoli che possono circolare a più di 25 km/h, ma a meno di 40 km/h, migliorerà ulteriormente la sicurezza stradale, facilitando inoltre l’esecuzione delle disposizioni relative alla capacità d’avvio. Alla luce della ridotta velocità effettiva e delle succitate misurazioni sperimentali di Agroscope, per queste combinazioni di veicoli si può dunque far riferimento ai requisiti minimi per la capacità d’avvio e fissare un peso d’aderenza del 22 invece che del 25 per cento.
Concludendo l’Accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera si è impegnata a emanare norme equivalenti a quelle comunitarie nei settori contemplati dall’accordo stesso (art. 52 cpv. 6 ATT). La sistematica della direttiva 96/53/CE61 (riportata nell’all. 1 sez. 3 ATT) non fa distinzione fra assi motori di veicoli trattori e rimorchi e ammette già carichi per asse più elevati. Per quanto riguarda il peso d’aderenza richiede inoltre il rispetto del 25 per cento, ma solo nel traffico transfrontaliero, mentre prevede esplicitamente delle deroghe per il traffico interno (art. 4 cpv. 2 lett. a e all. I n. 4.1 della direttiva), da cui consegue che le modifiche dell’articolo 67 capoversi 2 lettera b numero 4 e 4 ONC sono compatibili con l’Accordo sui trasporti terrestri.
Art. 68 cpv. 3, 86 cpv. 1 frase introduttiva, 88 frase introduttiva e 89
Introduzione dei termini «agricoli e forestali» in riferimento ai veicoli citati (cfr. anche commento all’inizio del punto 2.1 «Sostituzione di espressioni»).
Art. 77 cpv. 3
La disposizione vigente consente di trainare rimorchi a slitta solo con trattori, autoveicoli a trazione integrale e motoslitte. Sostituendo, come proposto, il termine «slitta a motore» con «veicolo cingolato» sarà in linea di principio consentito trainare rimorchi a slitta con tutti i veicoli cingolati, che hanno grande importanza nelle regioni sciistiche. Il termine «veicolo cingolato» include i quadricicli leggeri a motore (quad) e i monoassi a motore muniti di cingoli. Questi ultimi possono essere guidati da una persona a
61 Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59, modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47.