Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 58 cpv. 1

Nella versione italiana il termine «attrezzi» è sostituito, per uniformità all’interno dell’ordinanza e con l’OETV, con «attrezzature di lavoro».

Art. 61 cpv. 4

L’elenco dei casi in cui i Cantoni possono autorizzare il trasporto di passeggeri è integrato con i veicoli cingolati. Questi mezzi, che rivestono grande importanza nelle regioni sciistiche, sono perlopiù immatricolati come autoveicoli di lavoro (veicoli per piste) o come carri a motore (veicoli adibiti al trasporto di cose), due tipologie per cui l’OETV non prevede il trasporto di persone (art. 13 cpv. 1 e 11 cpv. 2 lett. g OETV) e quindi nemmeno la possibilità di aggiungere ulteriori posti autorizzati nella licenza di circolazione. Questa chiara delimitazione dell’OETV rimarrà invariata. Tuttavia, poiché nelle regioni sciistiche il trasporto di persone con veicoli cingolati costituisce un’esigenza, in singoli casi i Cantoni hanno finora potuto autorizzarlo sulla base delle direttive d’esecuzione relative all’ammissione di veicoli cingolati e rimorchi a slitta59. La presente modifica disciplina dunque a livello di ordinanza una prassi già consolidata. Le succitate direttive, non rispondendo più per molti aspetti alle esigenze attuali ed essendo rese obsolete da questa e altre modifiche dell’ONC e dell’OAC, saranno abrogate (cfr. anche commenti agli art. 77 ONC e 72 OAC al punto 2.4, Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione).

La sostituzione di «per esercizi fuori servizio di organizzazioni militari» con «l’impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni private non autorizzate né controllate dal DDPS» costituisce una precisazione: le manifestazioni e le esercitazioni (attività) ufficiali fuori servizio autorizzate dal DDPS sottostanno in tutto e per tutto alle disposizioni dell’ordinanza dell’11 febbraio 200460 sulla circolazione stradale militare (OCSM), che disciplina in modo chiaro ed esaustivo il trasporto di persone su veicoli militari. Sono richieste autorizzazioni secondo l’articolo 61 capoverso 4 ONC unicamente per gli spostamenti di associazioni private con veicoli militari nell’ambito di manifestazioni non militari.

All’elenco è aggiunto anche il caso relativo alla caccia. In particolare per la caccia in battuta, per raggiungere gli appositi terreni sono necessari trasporti di persone che oggi, per ragioni di sicurezza stradale, possono essere effettuati solo su posti autorizzati. Con la modifica proposta i Cantoni avranno la possibilità di autorizzare – a determinate condizioni – il trasporto di persone anche sulle superfici di carico di veicoli adibiti al trasporto di cose. I partecipanti potrebbero ad esempio viaggiare direttamente sulle superfici di carico o su panche fissate sulle stesse. Come misura di sicurezza le autorità cantonali potrebbero stabilire i percorsi ammessi o richiedere, ad esempio, l’impiego di panche provviste di schienale e ben assicurate per evitare la caduta dei passeggeri.

In sede di rilascio dei permessi speciali i Cantoni verificano, caso per caso, i presupposti per il trasporto e l’ammissione, definiscono le limitazioni di utilizzo e se necessario pongono condizioni in materia di sicurezza. Tale delega di competenze è in stretta relazione con le prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli ed entrerà perciò in vigore insieme alla revisione parziale dell’OETV.

Art. 67 cpv. 1 lett. f-h, cpv. 2 lett. a e b n. 4 nonché cpv. 4

Cpv. 1 lett. f-h: secondo le norme europee, le prescrizioni di omologazione per i veicoli agricoli e forestali sono applicabili anche ai cosiddetti «rimorchi a timone rigido». Questi rimorchi, cui appartengono anche quelli ad asse centrale, presentano caratteristiche costruttive comuni ai semirimorchi e vanno dunque equiparati a questi ultimi per quanto riguarda i carichi per asse autorizzati. La modifica è rilevante ai fini del trasporto transfrontaliero di merci – specialmente nel settore agricolo – ed è perciò coordinata con la revisione dell’OETV.

Cfr. commenti all’articolo 20 capoverso 3 OETV al punto 2.1.

Cpv. 2 lett. a: nella versione italiana il termine «asse semplice» è sostituito con «asse singolo» (in conformità all’art. 95 cpv. 2 OETV).

Cpv. 2 lett. b n. 4: la normativa europea evoluta prevede per gli assi motori dei rimorchi agricoli e forestali un carico per asse fino a 11,5 t. Questi assi, che sono finalizzati a migliorare l’aderenza degli pneumatici

59Direttive del 14 febbraio 1968 del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernenti l’ammissione di vei-

coli cingolati e di rimorchi a slitta.

60 RS 510.710