Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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piedi o sul rimorchio. I monoassi cingolati con i rimorchi sono considerati veicoli speciali al pari degli altri veicoli cingolati (art. 26 OETV) e possono circolare solo dietro autorizzazione scritta del Cantone (art. 78 ONC). Cfr. commenti all’articolo 61 ONC.

2.4. Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione

Sostituzione di espressioni

Cpv. 1: Introduzione dei termini «agricoli e forestali» in riferimento ai veicoli (cfr. anche commento all’inizio del punto 2.1 «Sostituzione di espressioni»).

Cpv. 2: Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito, per motivi di uniformità, in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

Art. 3 cpv. 3

Introduzione dei termini «agricoli e forestali» in riferimento ai veicoli, ma non nell’espressione «impiegati a scopo agricolo».

Art. 4 cpv. 3

Introduzione dei termini «agricoli e forestali» in riferimento ai veicoli, ma non nell’espressione «impiegati a scopo agricolo».

Art. 71 cpv. 1bis

Nel quadro della rielaborazione delle prescrizioni di cui agli articoli 29-32 P-OETV (controllo della conformità del veicolo da immatricolare alle prescrizioni in materia di costruzione e di equipaggiamento) è stato inserito nell’OAC un rimando all’OETV.

Art 72 cpv. 1 lett. c n. 5 (nuovo)

Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LCStr i veicoli a motore e relativi rimorchi possono essere immatricolati solo se provvisti di licenza di circolazione e targhe di controllo. Il Consiglio federale può tuttavia, a livello di ordinanza, escludere da questo principio, tra gli altri, i veicoli impiegati raramente sulle strade pubbliche (art. 25 cpv. 1 lett. a LCStr). Secondo le direttive del 14 febbraio 1968 del DFGP, di cui è prevista l’abrogazione, per i rimorchi a slitta non sono necessarie né la licenza di circolazione né le targhe di controllo. Affinché questa regola possa essere applicata anche dopo l’abrogazione delle suddette direttive, occorre dunque estendere l’elenco delle eccezioni (rimorchi che non necessitano di licenza di circolazione e targa di controllo) aggiungendo il numero 5 «motoslitte». Cfr. commenti all’articolo 20 OETV al punto 2.1 nonché agli articoli 61 e 77 ONC al punto 2.3.

Art. 75 cpv. 1 e 2

Cpv. 1: il testo vigente è stato semplificato dal punto di vista redazionale, eliminando parti inutili.

Cpv. 2: l’esame d’immatricolazione amministrativo per i veicoli nuovi secondo l’articolo 30 capoverso 1 P-OETV previsto in attuazione della mozione Darbellay (13.3818) ha reso necessario procedere a una rielaborazione della normativa vigente. Per i veicoli privi di approvazione del tipo o scheda tecnica svizzere, il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) sarà compilato dalle autorità cantonali senza porre condizioni. Quelle applicate finora (importazione di singoli e per uso privato) saranno abrogate, lasciando ai Cantoni la libertà di decidere in quali casi affidare la compilazione dei rapporti di perizia a esperti della circolazione o ad altro personale.

Art. 105

L’articolo 105 è abrogato in quanto la definizione dell’esame singolo non è necessaria. Il riconoscimento reciproco degli esami del veicolo è ora disciplinato dall’articolo 34b P-OETV.

Art 120 cpv. 2

Poiché in futuro non sarà più richiesto un rapporto di perizia per l’installazione e il controllo periodico del tachigrafo, lo stesso non sarà più richiesto neanche in caso di cambiamento di Cantone [cfr. anche