Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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2.2. Modifica dell’ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

N. 3.3.5

Per alcuni tipi di veicoli con motore diesel (ad es. autoveicoli di lavoro, trattori) le prescrizioni internazionali non esigono più la misurazione del fumo. Viene così a mancare la base per stabilire il valore di riferimento per la misurazione dell’opacità, determinante ai fini della manutenzione dell’impianto antinquinamento. In adeguamento alle prescrizioni internazionali armonizzate in materia di gas di scarico si è quindi fissato nel presente numero il valore pertinente.

2.3. Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ingresso

Integrazione dell’articolo 30 capoverso 1 LCStr (norma di delega secondo cui il Consiglio federale può prevedere deroghe per il trasporto di passeggeri su posti non autorizzati a tale scopo).

Sostituzione di un’espressione

Introduzione dei termini «agricolo e forestale» in riferimento ai veicoli (cfr. anche commenti all’inizio del punto 2.1, «Sostituzione di espressioni»).

Art. 3 cpv. 4 frase introduttiva, lett. a e b

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito, per motivi di uniformità, con «tachigrafo».

Art. 3b

L’odierna differenziazione secondo cui sui ciclomotori classici (velocità massima per costruzione fino a 30 km/h) si deve indossare un casco per moto, mentre sulle e-bike veloci (velocità massima per costruzione fino a 20 km/h, pedalata assistita fino a 45 km/h) è sufficiente un casco per bici si fonda su una ponderazione globale dei benefici che pone particolare accento sull’aspetto legato alla promozione della mobilità elettrica, nella cui ottica l’obbligo del casco per moto renderebbe meno interessante l’utilizzo di e-bike veloci. Tale differenziazione è tuttavia sempre più spesso messa in discussione in quanto appare non giustificata se considerata unicamente sotto il profilo della sicurezza stradale. In futuro basterà dunque indossare un casco per biciclette anche sui ciclomotori classici. Le esenzioni dall’uso del casco di cui al capoverso 2, tra cui quella per i ciclomotori leggeri (ad es. e-bike lente), rimangono ovviamente in essere.

Art 16 cpv. 3 e 4

Le attuali istruzioni sull’equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati58 contengono anche un promemoria sul loro uso i cui elementi principali vengono ora integrati nell’ordinanza. Uno è il principio secondo cui i segnalatori speciali possono essere impiegati solo se lo spostamento è ordinato dalla centrale d’intervento, eccezion fatta per la polizia e la dogana; l’altro riguarda l’obbligo di utilizzare l’avvisatore acustico di notte insieme alla luce blu solo in situazioni in cui il conducente deroghi considerevolmente alle norme della circolazione o faccia uso del diritto di precedenza speciale. In tutti gli altri casi di emergenza notturni sarà sufficiente, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, attivare, come finora, unicamente la luce blu.

Art. 29 cpv. 1

Integrazione del rimando all’OETV (cfr. commenti all’art. 109 cpv. 6 OETV al punto 2.1).

58 Istruzioni del 6 giugno 2005 sull’equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (con promemoria sul loro uso).