Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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carico degli assi motori dei veicoli, mentre i rimorchi di lavoro potranno essere larghi fino a 3 m invece degli abituali 2,55 m. Affinché i veicoli provvisti di omologazioni riconosciute secondo il capitolo 13 MRA possano essere immatricolati anche in Svizzera e, in linea con l’ATT, impiegati anche nel traffico merci transfrontaliero, occorre adeguare le prescrizioni tecniche contenute nell’OETV e le norme sulla circolazione nell’ONC.
I conducenti di trattori agricoli devono inoltre poter vedere bene l’area dietro al trattore, poiché è lì che viene montata la maggior parte degli attrezzi necessari ai lavori da svolgere. Il sedile del conducente è dunque collocato, a seconda della funzione, più o meno lontano dall’estremità anteriore del veicolo: questo, in fase di svolta in una strada, può creare ostacoli alla visibilità, oggi compensati il più delle volte posizionando gli specchi retrovisori laterali il più lontano possibile anteriormente. Poiché però la lontananza dagli specchi riduce l’efficacia di tale misura compensativa, la distanza dall’estremità anteriore del veicolo al centro del dispositivo di guida è limitata a 4 metri. Negli ultimi anni la potenza dei trattori è andata via via aumentando, così come la lunghezza e il volume dei motori. Anche i sistemi di trattamento dei gas di scarico, come i filtri antiparticolato e i catalizzatori, occupano spazio e, sommati agli altri elementi, tendono ad aumentare la lunghezza del cofano. Se un trattore monta e trasporta un’attrezzatura di lavoro anche sul davanti, la distanza massima permessa di quattro metri non è più sufficiente. Diverse associazioni e organizzazioni agricole hanno perciò chiesto di adeguare questo limite, prevedendo come misura compensativa il ricorso a «telecamere di visione laterale» collegate a dei monitor posti nella cabina di guida (sistemi di retrovisione a telecamera e monitor).
1.2.2. Immatricolazione agevolata per veicoli importati direttamente dall’UE
L’agevolazione si applica solo ai veicoli nuovi (ossia di non più di un anno e con meno di 2000 km) omologati nell’Unione europea. Presentando il certificato di conformità UE (CoC) rilasciato dal costruttore, l’immatricolazione, sempre a opera dei Cantoni, sarà svolta solo in via amministrativa. Gli uffici della circolazione stradale procederanno a un’identificazione o a un controllo di funzionamento del veicolo solo in determinati casi eccezionali. Spetterà di conseguenza al proprietario del veicolo far pervenire alle autorità competenti il certificato di conformità (CoC), l’attestato di assicurazione e il modulo 13.20 A (rapporto di perizia) timbrato dalle autorità doganali. Per le automobili nuove (e fra qualche anno anche per i furgoni), il proprietario dovrà inoltre fornire il giustificativo di pagamento della tassa d’incentivazione sulle emissioni di diossido di carbonio (sanzione legata alle emissioni di CO2). A tal fine dovrà inviare il modulo 13.20 A e il CoC all’Ufficio federale delle strade (USTRA), che calcolerà l’importo eventualmente dovuto e lo riporterà nel modulo 13.20 A. Per gli altri tipi di veicolo, come ad esempio i motoveicoli o i trattori, tale sanzione decade.
Potranno approfittare dell’immatricolazione agevolata anche i veicoli provvisti di approvazione del tipo o scheda tecnica svizzera (scheda rilasciata dall’USTRA su richiesta di un importatore per certificare l’omologazione UE riconosciuta in Svizzera).
La facoltà dei Cantoni di delegare il controllo pre-immatricolazione è inoltre estesa a tutti i tipi di veicoli. Ai Cantoni viene data pure la possibilità di delegare gli esami successivi a modifiche soggette a notifica e controllo.
Per i veicoli che non dispongono di approvazione del tipo o di scheda tecnica svizzera presso l’USTRA, i dati rilevanti ai fini dell’immatricolazione non possono più essere attinti dal sistema informatico dell’USTRA, ma devono essere ricavati autonomamente dagli uffici della circolazione stradale dalla documentazione CoC loro fornita.
1.2.3. Prescrizioni in materia di emissioni
Oltre alle note norme EURO previste per i veicoli stradali, nell’UE vigono anche prescrizioni in materia di emissioni per motori a combustione di «macchine mobili non stradali» (Non-Road Mobile Machinery, NRMM), ossia trattori, macchine di lavoro e veicoli municipali che, non essendo destinati a essere impiegati principalmente su strada, non sono propriamente definite veicoli stradali.
Tali prescrizioni sulle NRMM, che saranno applicate anche in Svizzera, sono state interamente rielaborate con il regolamento (UE) 2016/162817 volto a introdurre la fase V e vanno a sostituire quelle
17 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione