Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine
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Il diritto federale non precisa chi debba verificare che i risultati siano stati determinati correttamente. La risposta è lasciata ai Cantoni, che possono dunque tener conto del loro contesto politico e sociale. Il diritto federale stabilisce quale controllo deve essere possibile. L’attribuzione della competenza di verificare i risultati rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei Cantoni. Il controllo potrebbe ad esempio essere eseguito da una commissione elettorale oppure da osservatori.
Se, nel caso di risultato risicato vengono rese verosimili irregolarità che, per genere ed entità, sono in grado di influire essenzialmente sull’esito a livello federale, secondo l’articolo 13 capoverso 3 LDP si procede a un riconteggio. Questa misura consente di verificare l’esattezza dei risultati. Anche il voto elettronico permette un riconteggio attendibile in quanto i voti decodificati possono essere ricontati, in teoria infinite volte, mediante mezzi tecnici indipendenti configurati in modo diverso. Inoltre, con diversi mezzi tecnici è possibile accertare ripetutamente perfino il corretto svolgimento delle tappe che precedono il conteggio. Al contrario le procedure convenzionali non consentono di ripetere il processo dopo che la carta di legittimazione è stata separata dalla scheda di voto.
Articolo 8c Pubblicità delle informazioni concernenti il sistema e il suo esercizio
La pubblicazione di informazioni sul sistema di voto elettronico e sul suo esercizio serve a verificare il corretto svolgimento del processo. La misura principale in questo contesto è la pubblicazione del codice sorgente del software del sistema di voto elettronico. Conformemente agli articoli 7a e 7b OVE, i Cantoni sono già oggi tenuti a pubblicare il codice sorgente del software di un sistema di voto elettronico completamente verificabile, unitamente a una documentazione sufficiente. Il codice sorgente permette di vedere in che modo il sistema deve registrare ed elaborare i voti. Il principio della trasparenza è importante e deve essere iscritto nella legge. Le informazioni pubblicate permettono agli specialisti di valutare la sicurezza e la qualità del sistema. Dal canto loro le autorità possono apportare tempestivamente miglioramenti qualora esperti esterni scoprissero difetti o debolezze. La pubblicazione di informazioni relative al sistema, in particolare al codice sorgente, e al suo esercizio consente un dibattito obiettivo e basato sui fatti. La disponibilità delle informazioni favorisce l’indipendenza da singole persone e organizzazioni. La verificabilità disciplinata all’articolo 8b A-LDP serve anche al principio di trasparenza. Mentre la verificabilità permette di controllare il voto e la determinazione del risultato, la pubblicazione di informazioni sul sistema e sul suo esercizio consente di farsi un’idea su come funzionano i sistemi indipendentemente da uno scrutinio concreto.
Articolo 8d Autorizzazione per il voto elettronico
Secondo l’articolo 8a capoverso 1bisLDP il Consiglio federale può sottoporre l’autorizzazione del Cantone a svolgere sperimentazioni di voto elettronico a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e vagliare tutte le circostanze, limitare il voto elettronico a luoghi, date o oggetti determinati. Con il passaggio all’esercizio ordinario è necessario disciplinare nella legge le condizioni per la concessione dell’autorizzazione del Consiglio federale. Va conservato il carattere politico dell’autorizzazione. Il Consiglio federale deve dunque continuare a poter limitare l’impiego del voto elettronico in determinate circostanze (cfr. in merito art. 8d cpv. 2 A-LDP).