Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine
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conformemente all’articolo 8e capoverso 1 A-LDP, sono autorizzati a non più inviare in formato cartaceo le schede di voto ed elettorali, le informazioni riguardanti la votazione, la guida elettorale e l’eventuale altra documentazione relativa alla procedura cantonale.
Se un Cantone prevede una procedura d’iscrizione conformemente all’articolo 8e capoverso 1 A-LDP, in taluni casi gli aventi diritto di voto iscritti non avranno più a disposizione tutti i canali di voto. L’iscrizione al voto elettronico comporta in questi casi una limitazione dei canali di voto utilizzabili. L’articolo 8e capoverso 1 A-LDP autorizza i Cantoni a prevedere questa procedura anche per gli scrutini federali.
Capoverso 1 lettera b
L’articolo 8e capoverso 1 lettera b A-LDP limita tuttavia questa facoltà dei Cantoni in quanto prevede che gli aventi diritto di voto iscritti debbano poter almeno votare alle urne se il voto elettronico non fosse possibile. Ciò potrebbe ad esempio accadere se sullo schermo dell’avente diritto di voto appare un codice di verifica errato oppure se il sistema non è disponibile a causa di un attacco distribuito di negazione del servizio (distributed denial of service attack; DDoS). Non spetterà agli aventi diritto di voto provare alle autorità che il voto elettronico era effettivamente impossibile. L’iscrizione al voto elettronico non deve finire per ostacolare l’esercizio del diritto di voto. Le persone incaricate della sorveglianza delle urne devono tuttavia poter stabilire se un avente diritto di voto ha già votato elettronicamente. Se non lo ha ancora fatto, deve essergli garantita la possibilità di votare, sempre che sia stato attestato il suo diritto di voto.
Capoverso 1 lettera c
Se un avente diritto di voto ha scelto di iscriversi al voto elettronico, dovrà poter revocare la sua iscrizione conformemente all’articolo 8e capoverso 1 lettera c A-LDP. La revoca deve essere possibile prima di ogni scrutinio, ma vanno osservati i termini per la preparazione dello scrutinio. È dunque possibile prevedere che la revoca non sarà effettiva dal prossimo scrutinio ma soltanto da quello successivo. Spetterà ai Cantoni stabilire entro quando deve essere revocata l’iscrizione affinché la revoca sia effettiva dal prossimo scrutinio.
Capoverso 2
L’articolo 8e capoverso 2 A-LDP conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni affinché i Cantoni possano inviare agli aventi diritto di voto che si sono iscritti al voto elettronico tutto il materiale di voto per via elettronica (dematerializzazione completa). Attualmente non vi sono i presupposti per introdurre un processo di voto completamente elettronico e nel contempo affidabile senza ricorrere a mezzi sproporzionati. La sicurezza del voto elettronico, ossia la verificabilità individuale, poggia infatti come detto sull’invio dei codici di verifica in modo indipendente dai sistemi informatici. Anche se la dematerializzazione completa del voto elettronico non sarà fattibile in un futuro immediato, la legge deve prevedere la possibilità di questo sviluppo.