Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine
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disposizioni legali devono tener conto di questa particolarità. Tra l’altro garantire la sicurezza e la verificabilità del voto elettronico è impegnativo. La formulazione di requisiti efficaci e al tempo stesso attuabili richiede non solo la conoscenza delle disposizioni legali e della prassi vigente nel campo dei diritti politici, ma anche conoscenze specialistiche aggiornate nei settori della tecnologia della sicurezza generale e della crittografia. Di conseguenza le prescrizioni corrispondenti devono essere emanate a livello federale.
Secondo il rapporto finale del GEVE le prescrizioni federali attualmente contenute a livello di ordinanza sono appropriate. Corrispondono allo stato della tecnica e forniscono anche a lungo termine un quadro appropriato per un voto elettronico affidabile. Non hanno dunque fondamentalmente bisogno di essere modificate. Tuttavia, dovranno poter essere modificate tempestivamente qualora nuovi sviluppi dovessero seriamente minacciare la sicurezza del voto elettronico. Si giustifica dunque oggettivamente che a stabilire i requisiti dettagliati sia il Consiglio federale.
Articolo 8b Verificabilità del voto elettronico e della correttezza dello spoglio dei voti espressi elettronicamente
Questa disposizione stabilisce che la verificabilità completa è un requisito centrale che le procedure di voto elettronico devono soddisfare. La verificabilità completa significa che dal momento del voto fino alla determinazione dei risultati possono essere individuati grazie a mezzi indipendenti i malfunzionamenti sistematici dovuti a errori di software, errori umani o tentativi di manipolazione. Nel fare ciò va garantito il segreto del voto. Dal momento in cui vengono espressi al momento in cui vengono decrittati, i voti non possono essere privi di cifratura. La verificabilità va oltre i requisiti posti alle altre procedure di voto: l’intero processo di elezione o di votazione (dal voto alla determinazione dei risultati) deve poter essere controllato, tutelando il segreto del voto. Dal punto di vista redazionale, la verificabilità deve essere disciplinata in modo diverso in base alla fase della procedura, pertanto i capoversi 1 e 2 stabiliscono la verificabilità dell’espressione del voto (verificabilità individuale) e il capoverso 3 la verificabilità della determinazione dei risultati (verificabilità universale).
Capoverso 1
La verificabilità individuale consente agli aventi diritto di voto di controllare che il loro voto sia stato trasmesso e registrato secondo la loro volontà. Possono così accertare che il voto non sia stato modificato nell’apparecchio usato per votare o durante la trasmissione all’urna elettronica. Devono poter verificare in modo affidabile che il voto è stato trasmesso correttamente. Questa formulazione rinvia al fatto che l’efficacia e l’affidabilità del controllo non dipendono soltanto dalla percezione degli aventi diritto di voto ma anche da come sono stati concepiti i sistemi e i loro processi operativi. L’affidabilità dipende da criteri obiettivi. A causa del segreto del voto, gli aventi diritto di voto sono gli unici in grado di verificare che il loro voto sia stato registrato secondo la loro volontà. In base alla prassi attuale, la verificabilità individuale è garantita grazie all’invio agli aventi diritto di voto di codici di verifica individuali specifici per ogni opzione di voto. Se sullo schermo appaiono i codici esatti, gli aventi diritto di voto possono presumere che il loro voto sia pervenuto correttamente. La verificabilità individuale è sicura se i codici rimangono confidenziali. Sono quindi necessari requisiti particolari per generarli e stamparli. I codici sono inviati per posta – dunque in modo