Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine
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significativo che è costantemente garantito il buon funzionamento dei mezzi tecnici. Secondo l’articolo 84 capoverso 3 A-LDP spetta ai servizi competenti secondo il diritto cantonale dimostrare la plausibilità dei risultati. La procedura concreta dovrà essere stabilita in un piano operativo.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La nuova normativa sul voto elettronico non comporta costi supplementari per la Confederazione, in particolare in termini di personale. Nell’ambito della procedura di autorizzazione, si prevede un onere amministrativo ridotto poiché viene eliminata l’attuale procedura a due livelli, ossia l’autorizzazione di principio del Consiglio federale e il nulla osta della Cancelleria federale. Tuttavia, con la nuova procedura non ci saranno risparmi. Infatti, dato che durante l’esercizio ordinario il rispetto dei requisiti posti dal diritto federale ai sistemi e al loro esercizio sarà controllato soprattutto nell’ambito della certificazione accreditata, i relativi costi saranno a carico dei Cantoni.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
I Cantoni, e in parte anche i Comuni, decidono autonomamente se offrire il voto elettronico. L’avamprogetto non ha dunque alcuna ripercussione immediata sui Cantoni e i Comuni, stabilisce invece le condizioni in base alle quali il voto elettronico può essere utilizzato quale terzo canale di voto ordinario in occasione di scrutini federali. Riducendo il trattamento manuale delle schede di voto, alcuni Cantoni si aspettano un aumento dell’efficienza nel conteggio e un numero inferiore di voti nulli. Taluni Cantoni auspicano inoltre di risparmiare sui costi, in particolare quando sarà possibile dematerializzare in parte o completamente il materiale di voto per gli aventi diritto che si sono iscritti al voto elettronico.
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto non è espressamente contenuto nel programma di legislatura. Nel messaggio del 27 gennaio 201614 sul programma di legislatura 2015–2019 è stato annunciato il quarto rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico. Il presente avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo rendono tale rapporto superfluo. Il provvedimento 17 «proseguire e attuare la strategia in materia di voto elettronico» che figura sotto l’obiettivo 3 del decreto federale del 14 giugno 201615 sul programma di legislatura 2015–2019 è in relazione diretta con il presente avamprogetto.
14 FF 2016 909, in particolare 1015 seg.
15 FF 2016 4605