Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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Capoverso 2

La possibilità di votare in modo anticipato è stata introdotta con la legge federale del 30 giugno 1960 che istituisce il voto anticipato negli affari federali7. Inizialmente il diritto federale non obbligava i Comuni più piccoli a prevedere il voto anticipato. L’entrata in vigore della LDP ha tuttavia introdotto quest’obbligo a livello nazionale8. In base al diritto vigente i Cantoni possono prevedere per il voto anticipato che tutte o singole urne siano aperte per un tempo determinato oppure che gli aventi diritto di voto possano consegnare la scheda in busta chiusa a un pubblico ufficio.

Oggigiorno i Comuni consentono in genere agli aventi diritto di voto di depositare la loro busta di voto nella bucalettere comunale. Questa è una soluzione utilizzata molto spesso. Dato che vi è la possibilità di votare per corrispondenza, sia tramite la Posta sia utilizzando la bucalettere comunale, e di votare per via elettronica, non vi è più motivo di obbligare i Cantoni a consentire il voto anticipato mediante l’apertura dei seggi nei giorni che precedono la votazione o l’elezione. I Cantoni devono tuttavia continuare ad avere il diritto di prevedere questa possibilità. Ad esempio se un Comune indice un’assemblea comunale il venerdì prima dell’elezione o della votazione potrebbe essere sensato predisporre un’urna in quell’occasione. L’apertura anticipata dei seggi potrebbe essere indicata per i Comuni che prevedono una procedura d’iscrizione al voto elettronico secondo l’articolo 8e A-LDP. Qualora poco prima della chiusura dell’urna elettronica si verificassero problemi tecnici, come ad esempio un attacco distribuito di negazione del servizio (distributed denial of service attack; DDoS), questa disposizione garantirebbe un numero sufficiente di urne per consentire di votare anche a chi si è iscritto al voto elettronico.

Articolo 8

Capoverso 1

Come finora i Cantoni devono prevedere una procedura semplice per il voto per corrispondenza. I requisiti relativi a questa procedura dovranno d’ora essere in linea con quelli validi per tutte le procedure di voto conformemente all’articolo 6 capoverso 1 A-LDP.

Capoverso 1bis

Attualmente gli aventi diritto di voto fanno spesso uso della bucalettere comunale per il deposito della loro scheda. Questa possibilità deve pertanto in futuro essere espressamente prevista tra le disposizioni relative al voto per corrispondenza e dunque diventare una procedura standard a livello svizzero. La nuova normativa lascia ai Cantoni un margine di manovra normativo quanto alla sua applicazione; sono infatti liberi di definire a quale servizio compete la ricezione delle schede. Normalmente questo compito sarà affidato ai Comuni che ovviamente dovranno adottare misure e precauzioni anche per questa procedura in modo da garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti al voto fedele (cfr. art. 6 cpv. 1 A-LDP).

7 RU 1960 1341. Con la legge federale del 30 marzo 1900 concernente la facilitazione dell’esercizio del diritto di voto e la semplificazione delle operazioni elettorali (CS 1 159) i Cantoni furono comunque già autorizzati ad aprire i seggi dalla sera prima del giorno dell’elezione o della votazione.

8 FF 1975 I 1328