Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine
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Articoli 12, 38 e 49
Le fattispecie di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettere a–d, 38 capoverso 1 lettere a–d e 49 capoverso 1 lettere a–d LDP, in base alle quali è definita la nullità delle schede di voto o di quelle elettorali, sono per loro natura inapplicabili o poco sensate per il voto elettronico. Per fare chiarezza le disposizioni degli articoli 12 capoverso 1 lettera b, 38 capoverso 1 lettera c e 49 capoverso 1 lettera c A-LDP stabiliscono che nel voto elettronico le schede riempite non a mano non sono nulle.
Il diritto vigente obbliga i Cantoni a disciplinare le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto elettronico (art. 12 cpv. 3, 38 cpv. 5 e 49 cpv. 3 LDP). Ad eccezione delle elezioni con campi di testo liberi, i sistemi di voto elettronico non ammettono fondamentalmente alcun voto nullo. In pratica è comunque necessario distinguere tra l’espressione valida della volontà dell’avente diritto di voto e quella illecita, ad esempio i voti espressi più volte o il voto da parte di persone non autorizzate. In questi casi non si tratterà tanto di voti nulli quanto di invalidità dei voti. Quale sia il miglior modo di soddisfare il bisogno normativo dipende dalle procedure cantonali. La disposizione aggiunta agli articoli 12 capoverso 2, 38 capoverso 4 e 49 capoverso 2 A-LDP lascia pertanto ai Cantoni il compito di disciplinare le cause di nullità e di invalidità.
Articolo 47 capoverso 1ter
Nei Cantoni con sistema maggioritario che non prevedono l’elezione tacita, può in linea di massima essere eletto chiunque ha diritto di voto in materia federale. Dal 1° novembre 2015 questi Cantoni hanno la possibilità di pubblicare le informazioni riguardanti le candidature presentate entro il termine all’autorità elettorale cantonale. Oltre alla pubblicazione, queste candidature devono potere essere registrate anche nel sistema di voto elettronico. La preregistrazione delle candidature consente ai votanti da un lato di non dovere più inserire da sé i dati relativi al candidato presentatosi per il quale desiderano votare e, dall’altro, di verificare il loro voto. Come finora rimarrà possibile votare in modo valido per un avente diritto di voto non candidatosi. In questo caso, data la sua natura, il voto potrà tuttavia essere verificato soltanto parzialmente in quanto il sistema segnalerà che il voto è stato attribuito a una persona che non si è candidata.
Articolo 84
Capoverso 2
Conformemente all’articolo 84 capoverso 2 LDP l’impiego di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvato dal Consiglio federale. Con la circolare del 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha regolamentato la prassi relativa a questa disposizione10. In particolare autorizza in modo generale per lo scrutinio l’impiego di apparecchi di conteggio delle banconote e di bilance di precisione. Inoltre, definisce le condizioni per la registrazione e il conteggio elettronici delle schede (scrutinio elettronico o e-counting). Le procedure di conteggio elettronico delle schede finora impiegate sono dichiarate approvate e non
10 Circolare del Consiglio federale del 18 maggio 2016 ai Governi cantonali concernente l’accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici (FF 2016 3613).