Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Basi legali per il voto elettronico

All’inizio degli anni 2000 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di realizzare uno studio di fattibilità sul voto elettronico e di accelerare i preparativi per la sua introduzione in Svizzera (FF 2002 567). La base legale per la sperimentazione del voto elettronico è stata istituita nel giugno 2002 con l’articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1). Nel 2004 sono iniziate le prime prove pilota nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo. L’attuale fase sperimentale è disciplinata in dettaglio negli articoli 27a–27q dell’ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11) e nell’ordinanza della CaF del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). Le basi giuridiche corrispondenti si basano sul terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico all’attenzione del Parlamento (FF 2013 4335).

1.1.2 Fase sperimentale attuale

La Confederazione e i Cantoni lavorano a stretto contatto per quanto riguarda il voto elettronico. Questa collaborazione è una condizione indispensabile poiché è compito dei Cantoni organizzare le votazioni federali sul loro territorio ed emanare le necessarie disposizioni (cfr. art. 10 cpv. 2 LDP). La Confederazione e i Cantoni hanno deciso di comune accordo di promuovere ed estendere il voto elettronico1. Attualmente questo canale di voto viene sperimentato in dieci Cantoni. In cinque di essi (FR, BS, SG, NE, GE) possono partecipare alle prove aventi diritto di voto sia residenti all’estero sia residenti in Svizzera, mentre in altri cinque Cantoni (BE, LU, AG, TG, VD) possono votare elettronicamente soltanto aventi diritto di voto residenti all’estero. Altri Cantoni stanno facendo piani concreti per introdurre questa modalità di voto. Durante la fase sperimentale la possibilità di utilizzare il voto elettronico è limitata. Questo canale di voto è infatti disponibile soltanto per una parte degli aventi diritto di voto. Il numero massimo di persone che può votare elettronicamente durante uno scrutinio federale dipende dallo stato di sviluppo del sistema impiegato ed è fissato dal Consiglio federale nell’autorizzazione di prove pilota. I Cantoni utilizzano al momento due sistemi di voto elettronico: quello del Cantone di Ginevra e quello della Posta Svizzera. A novembre 2018 il Cantone di Ginevra ha deciso che non continuerà a sviluppare il suo sistema e che dal 2020 non gestirà più un sistema proprio. Dal canto suo la Posta Svizzera sta per finalizzare lo sviluppo di un sistema con verificabilità completa. Quando questa tappa sarà conclusa e il sistema sarà certificato, dovrà essere reso pubblico il codice sorgente dei software e la relativa documentazione. Sarà inoltre condotta una prova pilota per sottoporre il sistema a un test pubblico d’intrusione. Si prevede che ciò avverrà nel primo trimestre del 2019.

Durante la lunga fase sperimentale, il Consiglio federale ha pubblicato tre rapporti (FF 2013 4335; 2006 5015; 2002 567). In questo lasso di tempo le autorità cantonali e federali,

1 Cfr. Nuovo strumento di pianificazione - Dichiarazione d’intenti del 21 aprile 2017 di Confederazione e Cantoni per l’introduzione del voto elettronico: (disponibile soltanto in tedesco e francese) www.bk.admin.ch > Diritti politici > Vote électronique > Organizzazione del progetto