Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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ma anche i fornitori di sistemi di voto elettronico, hanno acquisito una solida esperienza in materia.

1.1.3 Conclusioni del Gruppo di esperti

Per elaborare il quadro giuridico necessario al passaggio del voto elettronico all’esercizio ordinario è stato istituito un Gruppo di esperti sul voto elettronico (GEVE). Il gruppo interdisciplinare era composto di 13 rappresentanti degli ambienti scientifici (diritto, sicurezza, politologia), dei servizi federali interessati (Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità, Organo direzione informatica della Confederazione) e dei Cantoni. Nel rapporto2 dell’aprile 2018 il GEVE conclude che il voto elettronico può diventare il terzo canale di voto ordinario. Questa modalità di voto può essere offerta in modo sicuro e affidabile grazie alla verificabilità completa3. Spetta ai Cantoni decidere se e quando farlo. Gli aventi diritto di voto dei Cantoni che offrono il voto elettronico devono tuttavia continuare a poter decidere liberamente se recarsi di persona alle urne, votare per corrispondenza o ricorrere al voto elettronico. Secondo il GEVE gli attuali requisiti della Confederazione in materia di sicurezza si sono dimostrati efficaci. Il livello elevato dei requisiti posti dal diritto federale e il grado di dettaglio delle norme sono giustificati tenuto conto che eventuali manipolazioni potrebbero essere attuate su larga scala. La determinazione dei requisiti di sicurezza deve continuare a essere di competenza della Confederazione mentre i Cantoni devono disporre di un margine di manovra per disciplinare gli aspetti operativi dell’esercizio ordinario. L’avamprogetto posto in consultazione si basa su queste raccomandazioni del GEVE.

1.2 La normativa proposta

Lo scopo della revisione è sancire nella legge il voto elettronico come procedura ordinaria e stabilire i principi per una procedura di voto elettronico affidabile. Gli aventi diritto di voto devono poter esprimere il proprio voto mediante un sistema completamente verificabile e certificato in base a requisiti di diritto federale così da potersi fidare pienamente della sicurezza e del funzionamento del voto elettronico. Per rafforzare la fiducia si punta in particolare sul principio della trasparenza. Le informazioni relative al sistema e al suo esercizio devono essere accessibili al pubblico. A tale scopo deve in particolare essere pubblicato il codice sorgente del sistema di voto elettronico unitamente alla relativa documentazione.

Le caratteristiche tecniche del voto elettronico giustificano un suo più rigido disciplinamento nel diritto federale rispetto agli altri canali di voto. Vanno in questa direzione le numerose disposizioni già emanate a livello di ordinanza per la fase sperimentale, che rispecchiano lo stato attuale della tecnica e si sono rivelate efficaci. Dal punto di vista tecnico non è perciò necessario rielaborare radicalmente i requisiti attuali. Tuttavia, affinché il voto elettronico diventi una procedura ordinaria è necessario che le disposizioni fondamentali siano disciplinate a livello di legge federale. Si tratta in particolare di disciplinare le seguenti proprietà del voto elettronico:

2 Rapporto finale Gruppo di esperti sul voto elettronico (GEVE), disponibile sotto: www.bk.admin.ch > Diritti politici > Vote électronique > Rapporti e studi.

3 Cfr. in merito le spiegazioni relative all’articolo 8b A-LDP. La verificabilità completa è attualmente disciplinata negli articoli 4 e 5 dell’ordinanza della CaF del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE, RS 161.116).