Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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1.5 Attuazione

Attualmente l’ODP e l’OVE disciplinano la fase sperimentale e mirano a definire le linee guida per lo sviluppo di sistemi completamente verificabili. I requisiti di sicurezza del sistema e del suo esercizio sono strutturalmente collegati allo sviluppo progressivo del voto elettronico. La gestione dei rischi durante questa fase di transizione passa principalmente attraverso la limitazione dell’elettorato autorizzato a votare per via elettronica. Con il passaggio all’esercizio ordinario, saranno ammessi soltanto i sistemi di voto elettronico completamente verificabili. Questo permette di garantire che possano essere individuati grazie a mezzi indipendenti i malfunzionamenti sistematici dovuti a errori di software, errori umani o tentativi di manipolazione intervenuti dal momento del voto fino alla determinazione dei risultati. L’impiego di sistemi con un livello di sicurezza e trasparenza così elevato permette di rinunciare ai limiti finora applicati. Le disposizioni d’esecuzione dell’ODP e dell’OVE dovranno dunque essere rielaborate dal punto di vista della sistematica. Non è invece necessario per il momento alcun adattamento del contenuto delle disposizioni vigenti, le quali garantiscono anche a lungo termine un quadro appropriato per l’affidabilità del voto elettronico.

2 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 Principi per l’espressione del voto

L’inserimento nella legge del voto elettronico quale terzo canale di voto rende necessario riformulare i principi delle varie procedure di voto. Le disposizioni dell’articolo 5 LDP sono invariate dal punto di vista del contenuto ma necessitano di una rielaborazione per quanto concerne la sistematica. Vanno infatti dapprima disciplinati i principi validi per tutte le procedure di voto e, successivamente, quelli riguardanti esclusivamente il voto per corrispondenza e alle urne.

Capoverso 1

La disposizione del capoverso 1 stabilisce in quale modo può essere espresso il voto in occasione di scrutini federali. Le tre modalità sono equivalenti. Mentre finora era possibile soltanto svolgere prove del voto elettronico, d’ora in poi in occasione di elezioni e votazioni federali si potrà esprimere il proprio voto deponendo la scheda nell’urna, votando per corrispondenza oppure votando per via elettronica. Questa disposizione non conferisce agli aventi diritto di voto alcun diritto a poter utilizzare una qualsiasi delle tre forme di voto né ad avere in ogni momento a disposizione tutti e tre i canali di voto. Il capoverso 1 elenca unicamente le modalità di voto valide per le elezioni e le votazioni federali. In che misura queste tre possibilità sono disponibili dipende da altri fattori. Affinché gli aventi diritto di voto interessati possano votare elettronicamente è in particolare necessario che il loro Cantone di domicilio disponga di un’autorizzazione del Consiglio federale (cfr. in merito art. 8a e 8d A-LDP). In caso contrario, gli aventi diritto di voto hanno soltanto la possibilità di votare per corrispondenza oppure di depositare la propria scheda nelle urne (art. 7 e 8 A-LDP). Un’altra limitazione della scelta della procedura di voto può risultare dall’articolo 8e A-LDP. Se un Cantone sfrutta quanto previsto da quest’articolo, gli aventi diritto di voto che si sono iscritti al