Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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ai sensi dell’articolo 91 capoverso 2 LDP e sottostanno di conseguenza all’approvazione della Confederazione.

I requisiti stabiliti alle lettere a–c ed e sono già contenuti nella LDP vigente. La nuova normativa completa l’elenco alla lettera d con il principio democratico secondo cui ogni voto può essere espresso validamente soltanto una volta («one man one vote»). Questo principio è già garantito costituzionalmente dall’articolo 34 Cost. e per il voto elettronico è esplicitamente sancito all’articolo 27b lettera a numero 2 ODP. L’introduzione del voto elettronico quale procedura ordinaria comporta un aumento dei canali di voto. Crescono dunque anche i requisiti necessari a garantire che ogni voto possa essere espresso validamente soltanto una volta. In pratica ogni Cantone avrà bisogno di provvedimenti che si addicono alla propria situazione. L’inserimento esplicito di tale requisito nella legge tiene conto di queste circostanze e, attraverso l’autorizzazione di atti normativi cantonali, consente un’adeguata vigilanza a livello federale.

Capoverso 2

La disposizione nel capoverso 2 corrisponde alla normativa attualmente contenuta all’articolo 6 LDP. Di conseguenza il capoverso 2 non prevede alcun nuovo obbligo per i Cantoni né alcun nuovo diritto per gli aventi diritto di voto. È tuttavia necessario adeguarne il tenore al linguaggio moderno, rinunciando all’uso dei termini invalido e invalidità5.

Articolo 7 Voto alle urne

Capoverso 1

Prima del 1994, anno in cui fu introdotto il voto per corrispondenza incondizionato in tutta la Svizzera6, gli aventi diritto votavano di norma depositando la propria scheda nell’urna. Oggigiorno soltanto una piccola parte degli aventi diritto di voto si reca ai seggi il giorno dell’elezione o della votazione. A causa di quest’evoluzione sono stati ridotti il numero dei seggi e gli orari di apertura. Attualmente il fatto che i Cantoni debbano consentire il voto alle urne nel giorno della votazione o dell’elezione risulta soltanto in maniera indiretta dalla LDP. Essa sancisce al riguardo che i giorni delle votazioni sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 10) e che le elezioni si svolgono la penultima domenica di ottobre (art. 19). La LDP contempla inoltre la procedura del voto anticipato, che implica comunque che gli aventi diritto di voto debbano poter votare il giorno dell’elezione e della votazione. Affinché non ci siano dubbi sulla situazione giuridica, la possibilità di esprimere il proprio voto recandosi alle urne il giorno dell’elezione o della votazione deve in futuro essere esplicitamente sancita nella legge. Questo canale di voto rimane importante in particolare nei Cantoni che prevedranno una procedura di iscrizione al voto elettronico conformemente all’articolo 8e A-LDP. Se in questi Cantoni dovesse essere impossibile votare elettronicamente, ad esempio a causa di un guasto tecnico (inclusi i problemi degli apparecchi dell’elettore) verificatosi poco prima della chiusura dell’urna elettronica, l’apertura dei seggi nel giorno dell’elezione o della votazione – ed eventualmente anche nei giorni precedenti – garantisce che gli aventi diritto di voto in questione possano comunque votare.

5 Cfr. in merito Mo. 16.3309 Streiff-Feller «Contro la discriminazione linguistica delle persone con disabilità».

6 Numero I della legge federale del 18 marzo 1994, in vigore dal 15 dicembre 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).